Rendita catastale impianti eolici metodo di stima dopo legge stabilità 2016 (Cass. civ. Sez. V n. 13816 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 208 del 2015, in vigore dall’1 gennaio 2016, non ha abrogato, nemmeno tacitamente, l’art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 2014 nella parte in cui attribuisce valore normativo, per relationem, alla circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6/T del 30 novembre 2012 e ai relativi allegati, in ordine alle metodologie alternative di stima diretta degli immobili a destinazione speciale o particolare. La disciplina del 2015 si limita a ridefinire l’oggetto della stima, escludendo macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Ne consegue che, negli impianti eolici, escluso il computo di torri e aerogeneratori, la rendita catastale è determinata con il procedimento indiretto ad approccio di costo avendo riguardo esclusivamente al valore degli immobili residui — suolo, fondazioni, piazzola e cabina prefabbricata — rispetto ai quali soltanto si può tener conto delle spese tecniche, del profitto dell’imprenditore e degli oneri finanziari.
Il Fatto
La società contribuente presentava nel 2016 una Docfa relativa a un impianto aerogeneratore, escludendo dal computo della rendita l’intero gruppo eolico in quanto funzionale allo specifico processo produttivo e proponendo una rendita di importo nettamente inferiore a quella precedentemente determinata. L’Agenzia delle Entrate rettificava la rendita, valorizzando anche il lotto, il plinto di fondazione, le spese tecniche, gli oneri finanziari e il profitto dell’imprenditore.
Dopo l’accoglimento del ricorso in primo grado e la riforma in appello, questa Corte, con l’ordinanza Sez. 6-5 n. 27030 del 2020, rinviava al giudice di merito per accertare se la torre costituisse elemento funzionale al processo produttivo e per rideterminare la rendita. Il giudice del rinvio escludeva la torre dal calcolo e quantificava la rendita in misura ridotta, senza considerare le ulteriori voci di costo. L’Agenzia ricorre nuovamente per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il primo motivo, escludendo il vizio di motivazione apparente. La sentenza impugnata ha indicato gli elementi posti a fondamento del convincimento e ha argomentato in modo congruo sulla funzione della torre, parte inscindibile dell’unicum impiantistico. La censura sulla pretesa adesione acritica ai pareri di parte attiene al libero convincimento del giudice, sindacabile solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., qui non dedotto.
Il secondo motivo è in parte inammissibile, perché mira a una rivalutazione degli esiti probatori preclusa in sede di legittimità, e in parte infondato: il giudice del rinvio ha applicato il criterio interpretativo già fissato, secondo cui la nozione di impianti funzionali al processo produttivo prescinde dall’infissione stabile al suolo. Il terzo motivo è infondato, non ricorrendo omessa pronuncia quando la decisione adottata implica necessariamente la reiezione del motivo non espressamente esaminato.
Fondato, per quanto di ragione, è il quarto motivo. L’art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 208 del 2015 ha rimodellato l’oggetto della stima, sottraendo al carico impositivo la componente impiantistica. Non ha però abrogato il rinvio per relationem dell’art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 2014 alla circolare n. 6/T del 2012, con i suoi allegati, quanto alle metodologie di stima diretta. Il procedimento indiretto ad approccio di costo continua quindi a operare per il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi.
Escluso il computo della torre e degli aerogeneratori, la stima deve concentrarsi sul valore cumulativo degli immobili residui — suolo, fondazioni, piazzola e cabina prefabbricata — rispetto ai quali soltanto possono essere calcolate le spese tecniche, il profitto dell’imprenditore e gli oneri finanziari. La sentenza del rinvio ha invece escluso ogni riferimento a tali voci, contravvenendo ai parametri della circolare. La Corte accoglie pertanto il quarto motivo, rigetta i restanti, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.