Nullo l’accertamento emesso senza contraddittorio per urgenza non provata (Cass. civ. Sez. V n. 8708 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale, le ragioni di urgenza che consentono all’Amministrazione di derogare al termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione, ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto estranei alla sfera dell’ente impositore e sottratti alla sua diretta conoscibilità; non può quindi invocarsi l’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa, trattandosi di ragione dipendente dall’organizzazione dell’ufficio. Il rispetto del termine dilatorio attiene agli accertamenti eseguiti mediante accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente, mentre negli accertamenti c.d. a tavolino il contraddittorio è comunque garantito per le imposte armonizzate, a condizione che il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere senza opposizione meramente pretestuosa. La violazione dell’obbligo determina un vizio radicale dell’atto impositivo, sanzionato con la nullità.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificò un avviso di accertamento a una società in liquidazione, al suo legale rappresentante e al ricorrente, ritenuto amministratore di fatto e socio occulto della compagine. L’atto impositivo, riferito all’anno d’imposta 2003, contestava l’emissione di fatture per operazioni ritenute inesistenti e l’indeducibilità di costi, con recupero di IVA, IRES e IRAP.

La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso proposto avverso l’atto notificato alla società, cancellata dal registro delle imprese in data anteriore all’emissione dell’avviso. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accolse l’appello dell’Ufficio e confermò l’accertamento, riconoscendo la corretta applicazione del raddoppio dei termini e il rispetto delle garanzie del contraddittorio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 212 del 2000, per avere la sentenza impugnata ritenuto rispettato il contraddittorio in presenza di ragioni d’urgenza inesistenti. Il motivo è fondato. La Corte ricostruisce la funzione del termine dilatorio: la regola è posta a presidio del contraddittorio endoprocedimentale e trova la sua ragione nella autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente.

La garanzia opera dunque per gli accertamenti eseguiti mediante accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all’esercizio dell’attività, ai sensi degli artt. 52, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 33, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973. Negli accertamenti c.d. a tavolino il termine dilatorio non è imposto, salvo che per i tributi armonizzati, per i quali il contraddittorio è sempre dovuto in ossequio all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ma il contribuente deve enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere.

Quanto alle ipotesi derogatorie di particolare e motivata urgenza, la giurisprudenza di legittimità ne ha delimitato l’ambito: le ragioni invocate devono consistere in elementi di fatto che esulino dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescano dalla sua diretta conoscibilità. Non possono quindi risolversi nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa.

Nel caso concreto la sentenza d’appello non ha neppure riportato le ragioni d’urgenza, mentre l’avviso di accertamento indica quale unica giustificazione il prossimo decorso del termine di prescrizione. Si tratta proprio della motivazione che la giurisprudenza esclude, perché dipendente da aspetti organizzativi dell’ufficio, che non possono sacrificare le garanzie del contraddittorio.

L’accoglimento del primo motivo comporta il riconoscimento di un vizio radicale dell’atto impositivo, di cui va dichiarata la nullità, e assorbe gli ulteriori motivi. La sentenza è cassata e, non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con annullamento dell’avviso impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *