Società estinta: il liquidatore non può impugnare l’avviso di accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 5542 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese si determina un fenomeno di tipo successorio, per il quale l’obbligazione non si estingue ma si trasferisce ai soci. L’atto impositivo intestato alla società estinta deve pertanto essere notificato ai soci, anche collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio sociale, secondo la logica dell’art. 65, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973. Ne consegue che il liquidatore è privo di legittimazione a impugnare l’avviso di accertamento facendo valere la nullità della notificazione alla società cancellata: la relativa eccezione può essere proposta unicamente dai soci, quali legittimi successori. La carenza di legittimazione attiva si traduce in inammissibilità del ricorso originario, rilevabile anche d’ufficio.

Il Fatto

Una società contribuente, cancellata dal registro delle imprese il 12.02.2009, riceveva un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2006, notificato il 14.08.2009, dunque in data successiva all’estinzione. L’atto riguardava l’applicazione dell’aliquota IVA su alcune cessioni immobiliari, contestandosi la variazione di destinazione d’uso senza autorizzazione, il frazionamento e la diversa qualificazione catastale degli immobili.

Il ricorso della società, proposto nella persona del liquidatore, veniva rigettato nel merito dalla CTP e poi dalla CTR, che confermava la validità dell’operato dell’Ufficio. Il liquidatore, quale successore ex art. 2495 cod. civ. della società estinta, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, incentrati sulla nullità della notifica avvenuta dopo la cancellazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un rilievo preliminare di ordine processuale. Il ricorrente aveva agito nei gradi di merito esclusivamente quale liquidatore della società, mentre solo con il ricorso per cassazione ha assunto la veste di socio e successore della società estinta. La distinzione è decisiva, perché la legittimazione a contestare l’atto impositivo si radica nella qualità sostanziale di successore, non in quella di organo della società cancellata.

Il collegio richiama il proprio consolidato orientamento: in tema di notifica della cartella di pagamento intestata alla società, di imputazione ai soci del reddito per trasparenza e, specificamente, di atto impositivo, si è affermato che dopo l’estinzione l’atto deve essere notificato ai soci, anche collettivamente presso l’ultimo domicilio sociale, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore. Fondamento del principio è Cass. S.U. n. 6070 del 12/03/2013, che ha ricondotto l’estinzione a un fenomeno di tipo successorio.

La Corte esclude altresì l’operatività del differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione previsto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, disposizione di natura sostanziale e priva di efficacia retroattiva, applicabile solo alle richieste di cancellazione presentate dal 13.12.2014.

Il passaggio decisivo riguarda però la posizione del liquidatore. La cancellazione dal registro delle imprese lo priva della legittimazione a rappresentare la società in relazione alla pretesa tributaria rivolta esclusivamente nei confronti di quest’ultima. Pertanto egli non poteva impugnare l’avviso facendo valere la nullità della notificazione alla società, potendo provvedervi solo i soci quali legittimi successori. Su tale base la Corte ritiene superato il diverso insegnamento che riconosceva al liquidatore una legittimazione limitata alla rilevabilità d’ufficio della nullità dell’atto notificato a soggetto inesistente.

La mancanza di legittimazione attiva dell’originario ricorrente impone la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, dichiarandosi inammissibile il ricorso della società, senza esame dei motivi. Le spese dell’intero giudizio sono compensate, in ragione del rilievo officioso dell’inammissibilità e della mancata costituzione dell’Amministrazione. Resta fermo l’obbligo del versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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