La clausola di sussidiarietà dell’art. 303 TULD ha natura individualizzata e non opera per il solo fatto di un procedimento penale altrui (Cass. civ. Sez. 5 n. 14386 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di sussidiarietà prevista dall’art. 303, comma 3, TULD (“qualora il fatto non costituisca più grave reato”) ha natura necessariamente individualizzata e non può operare in una dimensione plurisoggettiva, essendo riferita alla circostanza che una stessa persona non possa essere punita due volte per lo stesso fatto, in coerenza con il ne bis in idem di cui all’art. 4 Prot. 7 CEDU. Ne consegue che la sanzione amministrativa doganale resta applicabile al soggetto nei cui confronti non risulti instaurato alcun procedimento penale, ancorché per i medesimi fatti sia stato promosso procedimento penale a carico di altri coobbligati. Inoltre, tra giudizio avente ad oggetto l’atto presupposto e giudizio avente ad oggetto l’atto di irrogazione delle sanzioni non sussiste un rapporto di pregiudizialità ai sensi dell’art. 295 c.p.c., potendo la sospensione del giudizio pregiudicato essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., quando il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato.
Il Fatto
Con atto di irrogazione immediata di sanzioni, emesso sulla base di un processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contestava a una società, e ad altri soggetti quali obbligati in solido, la violazione della Regola 2A delle Norme di interpretazione della nomenclatura combinata, per aver importato dalla Cina biciclette elettriche smontate in pezzi, così eludendo i dazi doganali gravanti sulle e-bikes complete. La società contribuente, ritenuta coobbligata per aver partecipato al meccanismo di evasione, impugnava l’atto davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, che accoglieva il ricorso, ritenendo sussistente il difetto di legittimazione passiva. La pronuncia veniva riformata in appello.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, infatti, accertava la sussistenza del meccanismo evasivo e la piena conoscibilità dell’intento di evasione, escludendo la sussistenza di una situazione di obiettiva incertezza, rilevante ai sensi dell’art. 10, comma 3, legge n. 212 del 2000. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 295 c.p.c., sostenendo che la CGT2 avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della definizione sia del processo relativo all’atto presupposto (la rettifica doganale), sia del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti.
La Corte di cassazione ha disatteso la censura. Con riguardo alla pretesa pregiudizialità penale, ha chiarito che l’art. 1 d.lgs. n. 8 del 2016 non trova applicazione nel caso di specie, in quanto viene in rilievo un’ipotesi aggravata di contrabbando ai sensi degli artt. 292 e 295 TULD, reato per il quale è prevista anche la pena detentiva. Ha inoltre precisato che la clausola di sussidiarietà dell’art. 303, comma 3, TULD, dovendo essere coordinata con il principio del ne bis in idem, opera in una dimensione necessariamente individualizzata. Nel caso concreto, la parte ricorrente non aveva indicato nei confronti di chi fosse stato instaurato il procedimento penale, risultando essa parte del solo giudizio tributario.
Quanto al rapporto con il giudizio avente ad oggetto l’atto di rettifica, la Corte ha richiamato il principio per cui, ove il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione può essere disposta solo ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., e non dell’art. 295 c.p.c., citando in tal senso il precedente delle Sezioni Unite n. 13823 del 2013.
Il secondo motivo, relativo alla buona fede della contribuente, è stato dichiarato inammissibile, in quanto la ricorrente non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva accertato l’esistenza di un vero e proprio intento di evasione dei dazi. Il terzo motivo, concernente il difetto di legittimazione passiva della società in relazione all’IVA all’importazione, è stato ritenuto infondato: la responsabilità della ricorrente traeva origine dalla contestata compartecipazione al meccanismo di evasione dei dazi antidumping e non dalla qualità di rappresentante indiretto dell’importatore, con la conseguenza che è inconferente il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia UE 12 maggio 2022, causa C-714/20.
La Corte ha infine escluso la necessità di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, non vertendosi in tema di incertezze interpretative del diritto unionale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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