Sanzioni tributarie collegate al tributo irrogate con l’avviso di accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 5544 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, dagli artt. 16 e 17 del d.Lgs. n. 472 del 1997 si desume che l’Amministrazione finanziaria deve emettere un apposito provvedimento di irrogazione in caso di violazioni formali, non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono invece essere irrogate anche con l’atto di accertamento o di rettifica, ai sensi dell’art. 17, comma 1, e quelle relative agli omessi e ritardati versamenti anche mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 17, comma 3. Resta ferma la legittimità di un avviso di irrogazione avente ad oggetto sia violazioni formali sia sostanziali. Il sindacato di legittimità non può sostituire la ricostruzione del merito compiuta dal giudice d’appello.

Il Fatto

La contribuente, esercente l’attività di commercio al dettaglio di confezioni di abbigliamento, impugnava in appello la sentenza della CTP di Agrigento che aveva rigettato il ricorso avverso un avviso di accertamento, notificato il 31 luglio 2014. Sulla scorta di un processo verbale di constatazione, l’atto impositivo contestava l’omessa contabilizzazione di ricavi per il periodo d’imposta 2011, recuperando importi a titolo di Ires e Iva e irrogando una sanzione pecuniaria.

La Commissione tributaria regionale confermava la pretesa erariale. La contribuente proponeva allora ricorso per cassazione, affidato a più motivi, mentre l’Agenzia delle entrate rimaneva intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la censura sulla motivazione dell’avviso di accertamento, che si assume modificata dal giudice d’appello con elementi estranei all’atto. Il motivo è disatteso. La CTR ha accertato in fatto che la Guardia di Finanza, al momento dell’accesso, si è concentrata sull’inventario e sulla merce giacente, rilevando che quest’ultima non era indicata nella sua consistenza né raggruppata per categorie omogenee. Questo è il nucleo della contestazione su cui regge l’atto impositivo; il tentativo di revocarlo in dubbio contraddice un accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità.

Anche la doglianza sull’uso di elementi presuntivi è inammissibile. La CTR ha valorizzato plurimi elementi sintomatici: l’inattendibilità delle scritture contabili per la non analiticità dell’inventario; la dichiarazione relativa al precedente periodo d’imposta con un determinato volume di vendite; i prezzi risultanti dai cartellini segnaprezzi; l’organizzazione inalterata nel 2012 rispetto al 2011; la misura degli sconti praticati. La parte tende a sostituire tale quadro con una diversa ricostruzione del merito, travolgendo l’accertamento argomentato del giudice d’appello.

Il motivo sulle sanzioni è infondato. La CTR ha accertato che non è stata irrogata alcuna sanzione per violazioni formali, così escludendo la violazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 472/1997. Richiamando l’insegnamento di Cass. n. 14848 del 2015, la Corte ribadisce che le sanzioni collegate al tributo possono essere irrogate con l’atto di accertamento o di rettifica, mentre solo per le violazioni formali occorre un apposito provvedimento. È legittimo, dunque, un avviso che cumuli violazioni formali e sostanziali.

Quanto al computo del trattamento sanzionatorio, la CTR ha escluso l’applicazione della continuazione ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997: il contribuente non ha prodotto alcun avviso per il 2009 e, per il 2010, solo due pagine prive del prospetto di irrogazione. Manca la prova di sanzioni della stessa indole già irrogate per periodi diversi. La censura insiste su un criterio di computo che il giudice d’appello ha argomentatamente escluso. Il ricorso è rigettato, con spese dichiarate irripetibili per non aver l’ufficio resistito, e con i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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