Società in house del gas tenute ai contributi del Fondo Integrativo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5103 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nessuna deroga all’ordinaria obbligatorietà del versamento dei contributi previdenziali può discendere dall’origine pubblica del soggetto contribuente. Le società partecipate da enti locali, anche a partecipazione totalitaria, che gestiscono il servizio di distribuzione del gas per usi civili in regime di in house providing, sono tenute agli obblighi contributivi previsti per tutte le altre aziende private di commercializzazione del gas. Il veicolo societario di diritto privato impone l’assolvimento degli obblighi previdenziali verso i dipendenti, in vista del principio di derivazione comunitaria di tutela della par condicio e della concorrenza fra imprese. Il carattere meramente descrittivo del richiamo alla concessione amministrativa negli artt. 7 e 8 della legge n. 1084/1971 non individua una discriminante soggettiva, ma fotografa le aziende private del gas operanti all’epoca. L’iscrizione dei dipendenti a un fondo di previdenza complementare non incide sull’obbligo contributivo integrativo verso il Fondo gestito dall’INPS.
Il Fatto
Una società per azioni a totale capitale pubblico, affidataria diretta del servizio di distribuzione del gas metano per usi civili, riceveva una cartella di pagamento per contributi non versati al Fondo Integrativo del Gas gestito dall’INPS per il periodo gennaio-luglio 2008.
Il tribunale adito riteneva che la società, in quanto operante in virtù di affidamento diretto e non sul mercato, non fosse soggetta all’obbligo di iscrizione al Fondo. La Corte d’Appello di Bari, accogliendo il gravame dell’INPS, riformava la decisione e confermava la pretesa creditoria, compensando le spese per l’alterno esito della lite. La società ricorreva in Cassazione con sei motivi; l’INPS resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte respinge integralmente il ricorso. I primi due motivi, trattati congiuntamente, ruotano attorno alla pretesa diversità della società in house rispetto alle aziende private del gas. La Corte osserva che la sentenza impugnata ha esaminato analiticamente la natura giuridica del soggetto, l’aspetto finalistico e strumentale della struttura e la rilevanza della relazione contributiva in un ambito produttivo dove non può essere alterata la regola comunitaria della concorrenza, anche sul versante degli obblighi previdenziali.
I ricorrenti, rileva la Corte, non si confrontano con i temi effettivamente trattati dal giudice di merito. Viene richiamato il principio, più volte affermato in materia di società partecipate, secondo cui nessuna deroga all’obbligatorietà del versamento contributivo può discendere dall’origine pubblica del soggetto. Si tratta di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione esercita il controllo esclusivamente attraverso strumenti di diritto privato (ord. n. 33142/2019; Cass. n. 8591/2017). Irrilevante resta la mera partecipazione pubblica in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto allo schema societario (Cass. n. 10155/2004, Cass. n. 6300/2020).
Quanto all’esclusione dell’esonero per le società in house, la Corte richiama la ord. n. 25354/2018, che a sua volta rinvia alle pronunce n. 27513/2013 e n. 4274/2016, il cui brano centrale sulla finalità di non ledere le dinamiche concorrenziali è riportato testualmente nella sentenza impugnata. A tale orientamento si intende dare piena continuità, non essendovi ragioni per discostarsene. Sono richiamate anche Cass. n. 5429/2019 e Cass. n. 31055/2021 per la partecipazione pubblica in altri settori.
Sul terzo motivo, relativo alle aziende private del gas, la Corte ribadisce che anche le società partecipate in via maggioritaria o totalitaria dall’ente locale sono tenute agli obblighi contributivi previsti per tutte le altre società private di commercializzazione del gas, poiché agendo iure privatorum devono sottostare alle stesse regole (Cass. ord. n. 25856/2023).
Il quarto motivo è infondato: non sussiste alcun omesso esame del materiale istruttorio, che la Corte d’appello ha valutato concludendo nel senso dell’obbligo contributivo. Il pagamento al fondo complementare, per finalità e destinazione, non interagisce sull’obbligo contributivo integrativo. Il quinto e il sesto motivo sono inammissibili per carenza di interesse, essendo stato accolto l’appello dell’INPS: non vi è violazione del principio di soccombenza, semmai derogato a vantaggio della controparte ricorrente. Al rigetto segue la condanna alle spese e al doppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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