Inammissibile il ricorso se la sentenza non è autosufficiente (Cass. civ. Sez. I n. 5105 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l’esposizione sommaria dei fatti, prescritta a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., sia inadeguata a consentire al giudice di legittimità una cognizione chiara, sintetica e completa del fatto sostanziale e processuale, senza ricorso ad altre fonti o atti e senza supplenza attraverso l’esame dei singoli motivi. Ai fini dell’istanza di fallimento, l’art. 6 l. fall. non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale né l’esecutività del titolo, essendo sufficiente un accertamento incidentale volto a verificare la legittimazione dell’istante. Il convincimento del giudice di merito sulla sussistenza dello stato d’insolvenza, inteso come situazione oggettiva di impossibilità di far fronte alle obbligazioni con i normali mezzi di pagamento, costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza del 3.04.2023, ha rigettato il reclamo proposto da una società avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale su istanza di una creditrice. La corte territoriale ha rilevato che il credito dell’istante era stato accertato nella misura di € 211.657 dalla pronuncia della stessa Corte d’Appello del 17.05.2021, resa nel giudizio di opposizione all’esecuzione, e che lo stato d’insolvenza prescinde dal numero dei creditori, potendo anche un solo inadempimento esserne indice.

Il legale rappresentante della società fallita, in proprio e nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 15 l. fall. e dell’art. 5 l. fall. Il Fallimento e la creditrice istante hanno resistito con separati controricorsi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso proposto in proprio dal soggetto che non ha presentato richiesta di decisione entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione anticipata deve intendersi rinunciato, a norma dell’art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., con conseguente estinzione del giudizio e compensazione delle spese.

Nel merito, la Suprema Corte ha recepito le argomentazioni della proposta di definizione accelerata, ravvisando il difetto di autosufficienza denunciato dai controricorrenti. L’esposizione sommaria dei fatti integra un requisito di contenuto-forma finalizzato a consentire al giudice di legittimità la piena cognizione delle reciproche pretese, dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto, delle eccezioni e delle difese, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, compresa la stessa sentenza impugnata, né supplirvi attraverso l’esame dei singoli motivi. La Corte ha richiamato sul punto le Sezioni Unite n. 2602/2003, 11653/2006, 11308/2014 e 22674/2022, nonché il principio di compatibilità con l’art. 6, par. 1, CEDU, purché il formalismo non incida sulla sostanza del diritto in contesa.

Con riferimento al primo motivo, la Corte ha ribadito il consolidato indirizzo secondo cui l’art. 6 l. fall., nel prevedere che il fallimento sia dichiarato anche su istanza di uno o più creditori, non richiede un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale né l’esecutività del titolo, essendo sufficiente un accertamento incidentale volto a verificare la legittimazione dell’istante (Sezioni Unite n. 1521/2013; Cass. n. 11421/2014, 576/2015, 30827/2018, 23494/2020 e 26246/2021). La corte territoriale si è adeguata a tale principio indicando gli elementi posti a fondamento del credito, costituiti dalla pronuncia nel giudizio ex art. 548 cod. proc. civ. e dall’ammissione al passivo del fallimento. L’accertamento del giudice del reclamo è incensurabile in cassazione.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha qualificato il convincimento sullo stato d’insolvenza come apprezzamento di fatto incensurabile, ove sorretto da motivazione esauriente e corretta (Cass. n. 17105/2019, 23437/2017 e 7252/2014). La censura è risultata in parte meritale e in parte aspecifica, non indicando il “come” e il “quando” i fatti asseritamente omessi siano stati oggetto di discussione processuale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., oltre all’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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