Società mista servizio idrico parere parzialmente negativo Sezione controllo (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 161 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo demandato alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, TUSP si sostanzia, nonostante il nomen di parere, in un’attività di controllo sulla conformità dell’atto di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni ai parametri di legge, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla convenienza economica. L’eccezione all’onere di motivazione analitica, prevista per le sole ipotesi di espresse previsioni legislative, va interpretata in modo non estensivo e non ricorre quando la legge si limiti a demandare all’ente di governo dell’ambito la scelta della forma di gestione del servizio. La sostenibilità finanziaria soggettiva esige un’autonoma valutazione dell’ente locale sugli effetti dell’operazione sulla propria situazione finanziaria. Il ricorso a modelli di partenariato pubblico-privato richiede una corretta allocazione del rischio operativo in capo al socio privato, non essendo sufficiente la restituzione garantita delle anticipazioni finanziarie.
Il Fatto
Il Comune ha approvato la deliberazione consiliare con cui ha manifestato la volontà di partecipare alla costituenda società mista pubblico-privata per la gestione del servizio idrico integrato, nell’ambito distrettuale. L’operazione si inserisce nel percorso avviato dall’ente idrico campano, che aveva scelto la forma di gestione mediante società mista e approvato il piano d’ambito distrettuale, comprensivo del piano economico finanziario.
Prima di procedere, l’ente ha trasmesso l’atto deliberativo alla Sezione regionale di controllo per il parere di competenza. La Sezione era già intervenuta in passato sull’operazione, con una precedente pronuncia riguardante l’acquisizione di quote della medesima società.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica anzitutto i presupposti del proprio intervento. L’art. 5, comma 3, TUSP attribuisce alla Corte un controllo che, pur denominato parere, si colloca tra la fase pubblicistica e quella privatistica e ha a oggetto un atto già perfetto. La competenza spetta alla Sezione regionale, trattandosi di atto di un ente locale. Non osta a una nuova pronuncia la precedente deliberazione, venendo in rilievo una differente operazione societaria.
Nel merito, la Corte accerta il rispetto dei requisiti formali: l’atto è adottato dal Consiglio comunale, organo competente, la società è costituita in forma di s.r.l. e l’oggetto sociale rientra nelle finalità istituzionali dell’ente.
La questione centrale riguarda l’onere di motivazione analitica. La Sezione esclude che ricorra la deroga delle espresse previsioni legislative, poiché né l’art. 149-bis d.lgs. n. 152/2006 né l’art. 14 d.lgs. n. 201/2022 prevedono la costituzione di una determinata società, demandando all’ente d’ambito la scelta della modalità gestoria. La motivazione può essere assolta per relationem, purché l’atto richiamato contenga una effettiva motivazione analitica. La Sezione richiama l’orientamento delle Sezioni riunite n. 43/SSRRCO/QMIG/2024, secondo cui il regime di esonero ha portata eccezionale.
Sul piano della sostenibilità finanziaria oggettiva, il piano economico finanziario risulta complessivamente equilibrato, con risultato d’esercizio positivo e flusso di cassa disponibile non negativo. La bozza di statuto, con la clausola di salvaguardia richiamante l’art. 14 TUSP, governa il rischio di automatico ripiano delle perdite. Permane però un profilo critico nell’allocazione del rischio: lo schema di contratto e i patti parasociali garantiscono al socio privato la restituzione delle anticipazioni e un corrispettivo ulteriore rispetto ai ricavi tariffari, senza un forte collegamento con il rischio operativo richiesto dagli artt. 174 e 177 d.lgs. n. 36/2023.
La Corte rileva poi il difetto di sostenibilità finanziaria soggettiva: manca un autonomo apprezzamento dell’ente sugli effetti dell’operazione sulla propria situazione finanziaria specifica. Infine, l’onere di consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, TUSP non risulta adempiuto, poiché la pubblicazione riguarda atti diversi dallo schema di atto deliberativo.
La Sezione esprime pertanto parere positivo sui requisiti formali e sui vincoli tipologici e finalistici, parere parzialmente negativo su convenienza economica e sostenibilità oggettiva, parere negativo su sostenibilità soggettiva e consultazione pubblica. Resta ferma la facoltà dell’ente di discostarsi dal parere con motivazione rafforzata.
Nota della Redazione
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