Revocazione per errore di fatto: valutazione delle risultanze non è svista revocatoria (Corte dei Conti Sez. III App. n. 44 del 10.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della sentenza contabile, l’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 202, lettera f), del c.g.c. presuppone un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, una desumibile dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali. L’errore deve consistere in una svista materiale o in un errore di percezione, che induca il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontrastabilmente escluso o accertato dagli atti. Non integra il vizio la errata valutazione delle risultanze processuali, né la scelta degli anni o delle poste da porre a base del calcolo del danno. La qualificazione giuridica di una voce di spesa e la sua sussunzione in una categoria appartengono al giudizio, non alla percezione del fatto, e restano sottratte al rimedio revocatorio. Il fatto, inoltre, non deve aver costituito punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato.

Il Fatto

Il ricorrente, già amministratore di una società in house di una azienda sanitaria locale, era stato condannato dalla Sezione terza giurisdizionale centrale di appello, con sentenza n. 196/2024, al pagamento di una somma a titolo di danno erariale. La condanna riguardava compensi variabili maggiorati, il trattamento di fine mandato maggiorato e spese ritenute illegittime. Avverso quella decisione il condannato ha proposto ricorso per revocazione, deducendo tre motivi di errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa.

Il ricorrente assumeva che il giudice della revocazione avesse confrontato dati contabili riferiti a periodi diversi, che avesse computato somme afferenti ad anni antecedenti e che avesse qualificato come spese di rappresentanza erogazioni che tali non sarebbero. Da qui la richiesta di un giudizio rescissorio che lo dichiarasse esente da responsabilità per ciascuna delle tre voci di danno.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla nozione di errore di fatto elaborata dalla giurisprudenza di legittimità e contabile. Il vizio deve emergere con immediatezza e obiettività, senza necessità di indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, e deve essere essenziale e decisivo. Deve cioè cadere su un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o supposta, e non su un punto controverso oggetto di pronuncia.

Su questa base la Corte ritiene che il rimedio non possa investire la successiva attività di ragionamento e apprezzamento del giudice. Se la censura attiene all’interpretazione dei fatti, dei documenti e delle risultanze processuali, essa denuncia un errore di giudizio e non un errore di percezione. Il fatto controverso, inoltre, deve essere stato oggetto di contrasto tra le parti, con adesione del giudice a una delle prospettazioni.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. Il giudice aveva considerato soltanto gli anni 2014 e 2015, escludendo gli importi ricevuti nel 2013, e aveva indicato nelle pagine della sentenza impugnata quali somme fossero state prese in considerazione. Non è dunque configurabile il contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto che il ricorrente pretende di ravvisare.

Il secondo motivo segue la stessa sorte. Le poste del trattamento di fine mandato erano state oggetto di valutazione, con analitica indicazione delle somme percepite e del criterio di imputazione per data di erogazione, in ragione della prescrizione dei diritti relativi al periodo antecedente. L’eventuale errore ricade su una scelta valutativa, non su una svista percettiva.

Il terzo motivo, infine, investe la qualificazione delle spese come di rappresentanza. La Corte osserva che si tratta di errore di qualificazione, estraneo all’ambito revocatorio, tanto più che la sentenza impugnata aveva motivato l’illegittimità delle spese per la loro non inerenza e per la documentazione generica o postuma. Anche la dedotta assenza di dolo o colpa grave non integra un errore di fatto.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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