Socio accomandante privo di legittimazione per le obbligazioni tributarie della s.a.s. (Cass. civ. Sez. V n. 21554 del 27.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella società in accomandita semplice il socio accomandante è privo di legittimazione, attiva e passiva, rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società. Il principio vale anche per le obbligazioni relative a IVA e IRAP dovute dalla compagine sociale. La regola dell’art. 2313 c.c., nel limitare la responsabilità dell’accomandante alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l’Erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, disciplinando tale disposizione i soli rapporti interni alla compagine. Non rileva, in punto di legittimazione, la notifica dell’atto al socio accomandante. Resta fermo, invece, il diverso principio per cui la sanzione per infedele dichiarazione conseguente all’imputazione per trasparenza di maggiori redditi della società di persone può essere irrogata anche all’accomandante, per la colpa consistente nell’omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sull’esattezza dei bilanci.

Il Fatto

Una associazione, nella qualità di socio accomandante di una s.a.s. esercente attività di centro di assistenza fiscale, impugnava un atto di irrogazione di sanzioni emesso per omesso versamento di IVA e IRAP, relativi a imposte dovute da una società terza che aveva usufruito dei servizi del centro. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la pretesa impositiva dovesse essere rivolta solo alla società e al socio accomandatario, e che la quota conferita dall’accomandante non fosse stata individuata nell’atto.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo la violazione della disciplina sanzionatoria tributaria e degli artt. 2313 e 2320 c.c., nonché la nullità della sentenza per omessa pronuncia. L’associazione resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della legittimazione del socio accomandante rispetto ai debiti tributari della s.a.s. Il richiamo è all’orientamento consolidato: l’accomandante è privo di legittimazione, attiva e passiva, rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, salvo le deroghe all’art. 2313 c.c., che non abilita i creditori sociali, incluso l’Erario, ad agire direttamente nei suoi confronti.

La Corte ribadisce il principio secondo cui la regola giuscivilistica dell’art. 2313 c.c., che limita la responsabilità dell’accomandante alla quota conferita, opera anche per le obbligazioni tributarie e, segnatamente, per quelle relative a IVA e IRAP dovute dalla società. Richiama inoltre il diverso indirizzo per cui il maggior reddito accertato in capo a una società di persone, imputato al socio per trasparenza, comporta l’applicazione della sanzione per infedele dichiarazione anche all’accomandante, essendo per lui irrilevante l’estraneità all’amministrazione, poiché può sempre verificare gli utili conseguiti.

Su tale base il Collegio esclude che il socio accomandante, non titolare di responsabilità diretta e personale, possa promuovere azioni riguardo alle pretese debitorie avanzate verso la società. La notifica dell’avviso al socio accomandante non incide sulla legittimazione attiva. Il recupero riguarda, nella specie, sanzioni per omessi versamenti riferibili alla società, non un accertamento di maggiori redditi da imputare per trasparenza ai soci.

Pertanto, non viene in rilievo la colpa consistente nell’omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sull’esattezza dei bilanci, e la sanzione non può essere irrogata all’accomandante sulla base della mera volontarietà. Il primo motivo è rigettato; il secondo è inammissibile per carenza di interesse. Nessuna pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, essendo l’Amministrazione dello Stato esonerata dal versamento mediante prenotazione a debito. L’Agenzia è condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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