Socio e conto societario, nessun collegamento automatico con il conto personale (Cass. civ. Sez. I n. 17141 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità della banca per la revoca dell’affidamento e per l’escussione di un conto corrente societario, il socio non può invocare un collegamento automatico tra il conto della società e il proprio conto personale. I due rapporti, facenti capo a soggetti distinti e a contratti autonomi, non si riverberano l’uno sull’altro, con la conseguenza che la legittimità dell’operato dell’istituto di credito va valutata su ciascun rapporto. Il patrimonio sociale non appartiene ai soci, ma è vincolato all’esercizio dell’impresa e alla garanzia dei creditori sociali, non potendo essere destinato a soddisfare esigenze personali dei soci. Ne deriva che, in mancanza di prova del collegamento e della permanenza del saldo passivo anche dopo la rideterminazione giudiziale, le censure sulla qualificazione della responsabilità come contrattuale o extracontrattuale risultano inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Fatto
Una socia di una società aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo il risarcimento del danno biologico da malattia depressiva asseritamente derivato dalla condotta dell’istituto di credito. Quest’ultimo aveva revocato gli affidamenti e azionato un decreto ingiuntivo per il saldo del conto corrente intestato alla società, saldo poi rideterminato in misura minore all’esito di un distinto giudizio. Secondo la ricorrente, tale condotta aveva impedito di attingere al conto societario per alimentare il diverso conto cointestato con il coniuge, sul quale venivano addebitate le rate del mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione, così innescando l’azione esecutiva sull’immobile.
Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Milano aveva confermato il rigetto, escludendo la prova del collegamento tra i due conti e la colpa della banca. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato in via preliminare che il ricorso era procedibile, sebbene la parte non avesse depositato la copia notificata della sentenza impugnata: la notifica era avvenuta oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c. e il ricorso sarebbe stato improcedibile, ma la produzione della copia da parte della controricorrente ha precluso tale declaratoria.
Nel merito, i motivi sono stati dichiarati inammissibili. Quanto alle doglianze fondate sull’art. 360, n. 5), c.p.c., essendo il giudizio d’appello instaurato nel 2019, trova applicazione l’art. 348-ter c.p.c.: la decisione d’appello non si era distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado e la ricorrente non aveva indicato ragioni di fatto diverse tra le due decisioni.
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile per violazione della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., risultando mutilo dell’adeguata riproduzione degli atti da cui sarebbe emersa la non contestazione della controricorrente. La Corte ha ricordato che spetta al giudice del merito apprezzare l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione, il cui accertamento è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparente di motivazione.
Il secondo e il terzo motivo non aggrediscono la ratio decidendi primaria: l’assenza di prova del collegamento tra i due conti e la legittimità dell’operato della banca, essendo il conto societario rimasto passivo anche dopo la rideterminazione giudiziale. Opera quindi il principio per cui, se la decisione si fonda su una pluralità di ragioni autonome, l’infondatezza delle censure su una sola di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, quelle relative alle altre. La Corte stigmatizza inoltre il postulato del ricorso, secondo cui il socio potrebbe prelevare risorse dal conto sociale per pagare debiti personali, obliando il principio per cui il patrimonio della società è vincolato all’impresa e alla garanzia dei creditori sociali.
Il quinto motivo è inammissibile perché impugna un profilo che la sentenza d’appello aveva espressamente ritenuto assorbito, con assorbimento improprio conseguente alla dichiarata insussistenza della pretesa risarcitoria. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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