Sollecito TARI impugnabile ma onere di impugnare l’atto impositivo tipico (Cass. civ. Sez. V n. 33141 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una pretesa tributaria ben individuata. Tale facoltà non esonera però dall’onere di impugnare successivamente l’atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell’ente impositore. Ne segue che l’impugnazione del solo atto atipico, quando l’atto tipico sia già stato autonomamente opposto, è inammissibile per difetto di interesse, poiché il destino della pretesa segue il giudizio instaurato contro l’atto tipico.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di immobili nel territorio comunale, tra cui un seminterrato in comproprietà e un box di proprietà esclusiva. Il Comune le ha notificato un sollecito di pagamento in relazione alla TARI per il 2018. La contribuente ha impugnato il sollecito davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, chiedendone l’annullamento parziale quanto ai due immobili: ha contestato l’erronea determinazione della superficie imponibile e, per il seminterrato, la carenza di legittimazione passiva, essendo il locale utilizzato da terzi che provvedevano al pagamento della tassa.

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso. Anche l’appello è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, integrato da memoria. Il Comune, regolarmente notificato, è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione dell’ammissibilità del ricorso, rilevando che l’impugnazione ha ad oggetto un sollecito di pagamento conseguente all’emissione di un avviso prodromico che la stessa contribuente dichiara di avere regolarmente impugnato.

Il dato è ricavato dalle stesse difese della ricorrente. Nel ricorso si legge che il Comune, con l’atto impugnato, ha contestato l’omesso pagamento in relazione a un’unità immobiliare con separati accertamenti indirizzati alla ricorrente e al condebitore, e che la contribuente ha proposto opposizione. Nella memoria integrativa si aggiunge che sono maturati giudicati favorevoli ai contribuenti, che riconoscono l’erroneità della superficie tassata negli accertamenti per gli anni dal 2011 al 2020, sempre per i medesimi errori di fatto e di diritto.

La Corte richiama il costante insegnamento secondo cui la tassatività dell’elenco degli atti impugnabili non impedisce di impugnare atti impositivi atipici, purché portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una pretesa tributaria ben individuata. Questa facoltà non elimina però l’onere di impugnare l’atto impositivo tipico, proprio per evitare il consolidamento della pretesa dell’ente impositore. Ne deriva che l’impugnazione dell’atto tipico fa venir meno l’interesse alla decisione sull’atto impugnato in via facoltativa. A sostegno sono citate Cass. Sez. V n. 11481 del 2022 e Cass. Sez. V n. 19049 del 2024.

Nel caso concreto, l’opposizione agli atti impositivi tipici era già pendente al momento dell’instaurazione del procedimento relativo al sollecito, con la conseguenza che il destino della pretesa tributaria segue quel giudizio. Il ricorso è pertanto inammissibile. Poiché il Comune è rimasto intimato, la Corte non adotta provvedimenti sulle spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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