Proroga ex lege dei rapporti di collaborazione e recesso anticipato della PA (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22718 del 12.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La conferma, fino al 31 dicembre 2015, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevista dall’art. 1, comma 257, della legge n. 190 del 2014 va interpretata in senso teleologico e non meramente letterale. Poiché la ratio legis è quella di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione, la clausola di conferma opera anche quando tutti i contratti di collaborazione siano scaduti al 31 dicembre 2014, purché il rapporto fosse pendente nel periodo di riferimento. Ne consegue che il recesso anticipato dell’amministrazione è illegittimo e che il professionista ha diritto al risarcimento del mancato guadagno. Il carattere non inderogabile della facoltà di recesso ad nutum del cliente, di cui all’art. 2237 cod. civ., consente di ritenere che l’apposizione di un termine al rapporto di collaborazione professionale continui ad integrare una deroga convenzionale alla facoltà di recesso.
Il Fatto
Un esperto aveva svolto attività presso una struttura di missione di un ministero in forza di un contratto di collaborazione con scadenza al 31 dicembre 2014. Dopo la cessazione, l’amministrazione aveva interrotto il rapporto senza corrispondere alcun compenso per il periodo successivo. Il lavoratore aveva agito in giudizio per ottenere il compenso e il risarcimento del danno da illegittima interruzione.
Il Tribunale e poi la Corte d’appello di Roma avevano accolto le ragioni del lavoratore, condannando il ministero al pagamento di 75.000 euro, a titolo di compenso e di risarcimento ex art. 1227 cod. civ.. L’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investiva l’interpretazione dell’art. 1, comma 257, della legge n. 190 del 2014. Secondo il ministero, poiché il contratto era cessato al 31 dicembre 2014 e la legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2015, nessun rapporto era “in essere” e la proroga non poteva operare.
La Corte ha respinto la tesi, richiamando il precedente Cass. Sez. L n. 27851 del 2023 e dandovi continuità ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. L’argomento testuale e, soprattutto, quello teleologico conducono a escludere l’esegesi restrittiva: la ratio legis è quella di garantire la continuità dell’attività della struttura, finalità che sarebbe frustrata se tutti i contratti fossero scaduti al momento dell’entrata in vigore.
La norma, ha precisato la Corte, si riferisce ai “rapporti” e non ai contratti in essere; occorre quindi valorizzare il complessivo periodo della disposizione, attribuendo rilievo prevalente alla mens legis rispetto al criterio letterale, che da solo non supera l’ambiguità della formulazione. Non è pertinente l’argomento del ministero relativo alla perdurante validità delle graduatorie, poiché la norma riguarda i rapporti di collaborazione, non le graduatorie.
Anche il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati infondati. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la facoltà di recesso ad nutum del cliente nel contratto d’opera intellettuale (art. 2237 cod. civ.) non ha carattere inderogabile e può essere esclusa per volontà delle parti: l’apposizione di un termine al rapporto di collaborazione professionale continuativa integra di per sé una deroga convenzionale. Poiché il contratto era stato prorogato ex lege fino al 31 dicembre 2015, il termine risultava apposto e il risarcimento era dovuto. Nessuna violazione dell’onere probatorio, avendo la Corte d’appello ritenuto soddisfatto il relativo onere gravante sul lavoratore.
Il ricorso è stato rigettato, con condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese processuali. La Corte ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per l’esonero delle amministrazioni statali mediante prenotazione a debito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.