Annullamento automatico dei debiti tributari sotto mille euro ed estinzione del processo (Cass. civ. Sez. V n. 15608 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119/2018, convertito in legge n. 136/2018, dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Tale annullamento opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge. Con riferimento ai debiti litigiosi, esso determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori. La definizione ope legis della controversia giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione per l’iscrizione a ruolo del diritto camerale dovuto, con sanzione, per l’anno 2005. La decisione di primo grado aveva disatteso l’impugnazione; la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva rigettato l’appello, ritenendo infondati i motivi sui vizi di notifica, per intervenuta sanatoria a seguito della presentazione del ricorso, sul difetto di motivazione dell’atto e sulla nullità per difetto di sottoscrizione della cartella.
La società proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo vizi di violazione e falsa applicazione di legge, omesso esame di fatti decisivi e profili di inammissibilità della produzione documentale in appello. L’agente della riscossione non svolgeva attività difensiva. Nella memoria la ricorrente documentava il sopravvenuto venir meno della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale la questione della sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che — come dedotto e documentato dalla ricorrente nella memoria — è venuta meno tra le parti la materia del contendere. Il dato normativo di riferimento è l’art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136, che annulla automaticamente i debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo indicato.
Il Collegio richiama l’interpretazione già affermata in sede di legittimità, secondo cui l’annullamento dei debiti tributari inferiori ai mille euro opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere. A tale effetto non assume rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (Cass., 7 giugno 2019, n. 15471; Cass., 31 ottobre 2019, n. 28072; Cass., 24 settembre 2019, n. 23704).
Quanto alla soglia di valore limite, la Corte precisa che essa deve essere riferita, oltreché al capitale e alle sanzioni, ai soli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Nella specie sussistono i presupposti per ritenere estinto il debito in contestazione, risultando che la cartella di pagamento era stata emessa per un importo inferiore alla soglia normativa.
In ragione della definizione ope legis della controversia, le spese dell’intero giudizio sono compensate tra le parti. La Corte esclude inoltre il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura di natura eccezionale, perché latu sensu sanzionatoria, che impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, dell’inammissibilità o dell’improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
Nota della Redazione
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