Ricorso inammissibile contro solleciti TARI se pendono opposizioni agli avvisi (Cass. civ. Sez. V n. 33139 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria. Tale facoltà non esclude però l’onere di impugnare successivamente l’atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell’ente impositore. Ne consegue che l’impugnazione dell’atto tipico fa venir meno l’interesse alla decisione sull’atto atipico impugnato in via facoltativa, con la conseguenza che il ricorso proposto avverso i solleciti di pagamento, quando sia già pendente l’opposizione agli avvisi prodromici, è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente ha acquistato nel 1996 la proprietà esclusiva di un appartamento nel Comune di Pozzuoli e, in comunione con un familiare, la proprietà pro indiviso di un seminterrato accatastato quale pertinenza dei rispettivi appartamenti. Nel febbraio 2018 gli sono stati notificati tre atti denominati sollecito di pagamento, relativi alla TARI per gli anni 2014, 2015 e 2016, in merito al citato seminterrato.

Contro tali atti il contribuente ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, contestando la superficie tassabile, la mancata riduzione del 25% per il vincolo di pertinenzialità e l’erroneità del riferimento alle risultanze catastali. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso applicando il principio del ruolo consolidato. La Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha confermato la decisione con diversa motivazione. Il contribuente ricorre per cassazione, eccependo preliminarmente un giudicato nel frattempo intervenuto e formulando cinque motivi di censura. Il Comune è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara preliminarmente inammissibile il ricorso. L’impugnazione è stata proposta avverso solleciti di pagamento conseguenti all’emissione di avvisi prodromici che lo stesso contribuente afferma di avere regolarmente impugnato.

Dalla memoria integrativa emerge che, al momento della proposizione dell’originario ricorso, pendevano già i giudizi di opposizione agli accertamenti TARI per le annualità 2014 e 2015, ai quali erano seguiti i solleciti poi impugnati in questa sede.

Il Collegio richiama il costante insegnamento secondo cui la tassatività dell’elenco degli atti impugnabili non preclude la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, purché portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una pretesa tributaria ben individuata. Tale facoltà non elimina però l’onere di impugnare l’atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell’ente impositore.

Ne deriva che l’impugnazione dell’atto tipico fa venir meno l’interesse alla decisione sull’atto atipico impugnato in via facoltativa. Sul punto la Corte richiama i precedenti Cass. Sez. 5, n. 11481 del 2022 e n. 19049 del 2024.

Nel caso concreto l’opposizione agli atti impositivi tipici era già pendente al momento dell’instaurazione del presente procedimento, e il destino della pretesa tributaria segue quel procedimento, non questo. Poiché il Comune è rimasto intimato, non si adottano provvedimenti sulle spese. La Corte dà altresì atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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