Inquadramento dirigenziale e sindacato di legittimità sulle prove testimoniali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 34884 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di qualificazione delle mansioni, il giudice di legittimità non può riesaminare le deposizioni testimoniali e le risultanze istruttorie per accertare la natura dirigenziale delle funzioni svolte: tale valutazione è riservata al giudice di merito. È pertanto inammissibile il ricorso che, senza prospettare il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c., chieda una diversa lettura del materiale probatorio. Il ricorso successivo alla prima impugnazione si converte in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta, con ammissibilità condizionata al termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c. La violazione del principio di non contestazione è deducibile solo se il ricorrente trascriva integralmente gli atti difensivi, a pena di difetto di autosufficienza.
Il Fatto
Il lavoratore era stato assunto da una società con inquadramento come quadro direttivo di quarto livello del CCNL bancario. Dopo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, egli agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto all’inquadramento come dirigente, lamentando altresì demansionamento e dequalificazione professionale, oltre all’illegittimità della sospensione per cassa integrazione in deroga.
Il Tribunale accoglieva parzialmente le domande, riconoscendo la qualifica dirigenziale e condannando la società al pagamento delle differenze retributive del periodo di cassa integrazione. La Corte d’Appello, riuniti gli appelli, rigettava quello del lavoratore e accoglieva quello della società, escludendo tutte le pretese. Il lavoratore ricorreva per cassazione con tre motivi; la società proponeva ricorso successivo con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte converte il ricorso successivo in ricorso incidentale. Richiama il principio di unicità del processo di impugnazione contro la medesima sentenza: ogni ricorso proposto dopo il primo si converte in incidentale, con ammissibilità subordinata al rispetto del termine di quaranta giorni desumibile dagli artt. 370 e 371 c.p.c., a prescindere dai termini di impugnazione in astratto operativi.
Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. Il lavoratore sollecita una rilettura delle deposizioni testimoniali e di un verbale consiliare, ossia una rivalutazione delle risultanze istruttorie interdetta in sede di legittimità e riservata al giudice di merito. Egli non lamenta un’errata interpretazione delle clausole contrattual-collettive che identificano le figure del quadro e del dirigente, ma un preteso errato accertamento di fatto, sindacabile solo ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c., nella specie non prospettato.
Anche il secondo motivo è inammissibile per plurime ragioni. Quanto agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., il motivo è privo di specificità, perché non si confronta con la motivazione che ha escluso l’accoglimento della domanda di dequalificazione. L’appello separato della società, poi, escludeva il giudicato interno, rimettendo in discussione la prima domanda rispetto alla quale le altre erano in rapporto di pregiudizialità logico-giuridica. Il richiamo all’art. 2087 c.c. costituisce un novum non dedotto nei gradi precedenti. Infine, la pluralità dei “fatti decisivi” asseritamente omessi esclude di per sé il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.
Il terzo motivo è infondato. Nel regolare le spese la Corte territoriale ha fatto piana applicazione del principio della soccombenza, essendo il lavoratore soccombente integrale. Quanto al raddoppio del contributo unificato, non potevano dichiararsene i presupposti anche a carico della società, il cui appello era stato accolto.
L’unico motivo del ricorso incidentale è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la società trascritto integralmente gli atti contenenti le difese avversarie. La Corte ricorda che chi deduce la violazione del principio di non contestazione deve indicare la sede processuale delle tesi disattese e trascrivere il contenuto della comparsa di risposta, per consentire la verifica dell’art. 115 c.p.c. Le spese di legittimità sono compensate per metà, con la residua metà a carico del lavoratore.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.