Revocazione: la comunicazione dell’udienza spetta solo alle parti costituite (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 34887 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di cassazione l’obbligo del cancelliere di comunicare la data dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio, a norma dell’art. 377, comma 2, cod. proc. civ., sussiste nei soli confronti delle parti che, alla data dell’adempimento, risultino già costituite mediante il deposito degli atti all’uopo previsti. La parte che non si sia costituita nel termine dell’art. 370 cod. proc. civ. non ha diritto alla comunicazione e non può invocare l’omessa notifica come errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., poiché il presupposto della revocazione difetta in radice. La qualificazione della parte come intimata, non costituita, non integra alcuna erronea percezione degli atti.

Il Fatto

Il lavoratore aveva ottenuto dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 8849 del 2025, l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza d’appello che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva respinto l’impugnativa del licenziamento. La causa era stata rinviata alla Corte d’appello in diversa composizione.

Contro quella ordinanza la società datrice di lavoro ha proposto ricorso per revocazione con un unico motivo, deducendo un errore di fatto per non avere ricevuto la comunicazione della data dell’udienza camerale. Il lavoratore ha resistito con controricorso. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

La Motivazione della Corte

La società sosteneva di non essersi costituita nel giudizio di legittimità per mancata comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, che la cancelleria avrebbe avuto l’obbligo di inviare. L’errore di fatto sarebbe consistito nell’avere l’ordinanza revocanda qualificato la società come parte semplicemente intimata.

La Corte ha respinto la tesi. L’art. 377 cod. proc. civ. impone la comunicazione della data dell’udienza al pubblico ministero e agli avvocati delle parti almeno sessanta giorni prima, ma tale adempimento opera esclusivamente verso le parti costituite.

Dall’esame degli atti del procedimento originario emerge che il ricorso per cassazione era stato ritualmente notificato alla società e che a quella notifica non aveva fatto seguito il deposito del controricorso nel termine dell’art. 370 cod. proc. civ.. La parte, quindi, non aveva titolo a ricevere la comunicazione.

La Corte richiama il proprio indirizzo costante, secondo cui l’obbligo del cancelliere ex art. 377, comma 2, cod. proc. civ. sussiste nei soli confronti delle parti costituite alla data dell’adempimento, non di quelle costituitesi successivamente (Sez. Un. n. 953 del 1991, n. 12302 del 1991, n. 13569 del 1992; Cass. n. 14021 del 2001).

Il ricorso è pertanto manifestamente infondato e viene rigettato. La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza. Il rigetto costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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