Il giudicato non esclude l’onere di offerta della prestazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23678 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro non si estende automaticamente alle questioni non dedotte e non decise, come la riammissione in servizio, l’orario di lavoro e le differenze retributive successive. Nel contratto a prestazioni corrispettive, il lavoratore che chiede la retribuzione per il periodo successivo alla cessazione del rapporto ha l’onere di provare l’offerta delle proprie energie lavorative e la costituzione in mora del datore di lavoro. La domanda giudiziale può valere come atto di costituzione in mora, ma solo se manifesta la volontà di riattivare il rapporto, non se è finalizzata esclusivamente a rivendicazioni economiche.
Il Fatto
La lavoratrice, già soccombente in un precedente giudizio definito con sentenza passata in giudicato che aveva accertato la natura subordinata del rapporto con la società dal 2005, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento delle retribuzioni dovute dal 2005 al 2016. Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda e la Corte d’appello di Roma ha confermato il rigetto, sia pure con motivazione diversa, ritenendo le pretese relative al periodo intermedio precluse dal giudicato e quelle successive infondate per mancata prova dell’offerta della prestazione lavorativa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato con priorità il ricorso incidentale della società, che censurava l’interpretazione del giudicato offerta dalla Corte territoriale. Il motivo è stato ritenuto infondato: la sentenza impugnata ha correttamente interpretato i limiti del giudicato secondo i principi di legittimità, per cui la portata della decisione va valutata alla stregua del dispositivo e della motivazione che lo sorregge, potendo farsi riferimento alla domanda solo in via residuale in caso di obiettiva incertezza.
Quanto al ricorso principale, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per mescolanza di mezzi d’impugnazione eterogenei, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., nonché per mancata confrontazione con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha precisato che l’accertamento della natura subordinata del rapporto non comporta automaticamente il diritto alle retribuzioni per il periodo successivo: il lavoratore che invoca l’adempimento dell’obbligazione retributiva deve provare di avere tenuto a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative e di averlo costituito in mora, secondo lo schema ordinario del contratto a prestazioni corrispettive.
La Corte ha escluso che il ricorso introduttivo del primo giudizio potesse valere come atto di costituzione in mora per il periodo successivo alla sentenza, essendo finalizzato esclusivamente a rivendicazioni di carattere economico e non alla riattivazione del rapporto. Ha inoltre ritenuto non pertinente il richiamo al precedente di legittimità invocato dalla ricorrente, proprio in ragione della mancata messa a disposizione delle energie lavorative.
Il secondo motivo è stato rigettato: la valutazione di genericità dei capitoli di prova testimoniale, finalizzati a dimostrare l’orario di 36 ore settimanali, costituisce accertamento di merito non sindacabile in cassazione se correttamente motivato. La Corte ha richiamato il principio per cui è esente da vizi la valutazione di inammissibilità di capitoli di prova che non precisino la collocazione oraria dell’attività lavorativa. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati quindi rigettati, con compensazione delle spese per la reciproca soccombenza.
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Nota della Redazione
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