Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Toscana n. 1060 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalle parti nel corso del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, in difetto di una condizione dell’azione che ne sorregge la trattazione nel merito. Il giudice amministrativo, preso atto della comune prospettazione delle parti, non entra nel merito delle domande di annullamento né delle questioni di legittimità e pregiudiziali prospettate. La compensazione delle spese di giudizio è giustificata dalla complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un rapporto concessorio demaniale marittimo con finalità turistico-ricreative, ha impugnato una serie di atti del Comune di Pietrasanta con i quali l’amministrazione ha differito i termini di scadenza delle concessioni, in un primo momento al 31 dicembre 2023 e successivamente al 30 settembre 2027, dando avvio al procedimento per la pubblicazione dei bandi di gara.
Il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti hanno investito tali determinazioni, chiedendo in via principale l’accertamento della natura del rapporto concessorio e, previa disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione Europea, la condanna dell’amministrazione al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo senza soluzione di continuità. Nel corso del giudizio è sopraggiunta la dichiarazione delle parti in ordine al venir meno dell’interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Alla pubblica udienza del 28 maggio 2026, chiamata per la verifica dell’interesse alla decisione, è comparso il difensore della ricorrente, che ha confermato il venir meno dell’interesse alla decisione della controversia, come da dichiarazione già versata in atti, con richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
La parte resistente, non comparsa all’udienza, aveva già preso atto con dichiarazione versata in atti della sopravvenuta improcedibilità, richiedendo il favore delle spese. Il Collegio ha dato atto che le posizioni delle parti risultano convergenti sul punto.
Il Tribunale ha quindi rilevato che, alla luce di quanto rappresentato congiuntamente dalle parti, è venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Da ciò deriva la dichiarazione di sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti, senza alcuna valutazione nel merito delle censure articolate e delle questioni di costituzionalità e pregiudizialità prospettate.
Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto di disporne la compensazione integrale, stante la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime. La presente sentenza è soggetta alla esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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