Responsabilità solidale per bonifica e criterio del più probabile che non (TAR Campania n. 249 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di bonifica dei siti contaminati, l’individuazione del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. 152/2006 presuppone il solo accertamento del nesso causale tra la condotta, anche omissiva, e la potenziale contaminazione, senza che sia richiesta la prova del dolo o della colpa, avendo la disciplina finalità ripristinatoria e non sanzionatoria. Il nesso eziologico non va provato secondo il canone penalistico dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, ma secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, potendo l’Amministrazione fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti. Ove la contaminazione risulti stratificata e inscindibile, essendo impossibile distinguere gli effetti delle singole condotte, gli obblighi di caratterizzazione e bonifica gravano in via solidale su tutti i corresponsabili, restando impregiudicata l’azione di rivalsa in sede civile. Quanto alla scelta delle concentrazioni soglia, rileva la destinazione urbanistica vigente e futura del sito, e non l’uso pregresso, in funzione del recupero dell’area alla fruibilità pianificata.
Il Fatto
Una società impugna l’ordinanza con cui la Città Metropolitana di Napoli, ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. 152/2006, l’ha individuata quale corresponsabile in solido con il precedente gestore della potenziale contaminazione di un sito già adibito a cava, diffidandola ad avviare la procedura di bonifica ex art. 242. La vicenda riguarda un’area oggetto di riempimento con materiali eterogenei, al centro di pregresse vicende penali, tra cui una dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
La ricorrente contesta la propria individuazione come responsabile, l’imposizione dell’obbligo solidale, l’estensione dell’indagine all’intero sito, la scelta delle concentrazioni soglia di contaminazione e la gestione dei tempi procedimentali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’autonomia tra procedimento amministrativo di bonifica e giudizio penale. La pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione non ha efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen., non essendo sentenza di assoluzione nel merito. L’Amministrazione può quindi procedere ad autonome valutazioni dei fatti materiali.
Quanto al nesso causale, il Tribunale richiama il criterio del “più probabile che non”, che consente di fondare l’imputazione su indizi gravi, precisi e concordanti, tra cui la disponibilità materiale e giuridica del sito e la corrispondenza tra gli inquinanti rilevati e le attività svolte. La ricorrente era appaltatrice incaricata del recupero ambientale dell’intera area e, secondo gli accertamenti, ha posto in essere condotte illecite di gestione dei rifiuti. Sul punto opera il giudicato amministrativo formatosi su pregresse pronunce che hanno confermato l’abbandono illecito in difformità dalle autorizzazioni.
L’obbligo è stato ritenuto solidale: la contaminazione storica e quella successiva risultano inscindibili e non consentono di isolare quote distinte. La parziarietà sarebbe configurabile solo ove le condotte avessero prodotto danni-conseguenza ontologicamente distinti e rimovibili con azioni separate. La tutela della salute e dell’ambiente impone invece un intervento unitario, con rivalsa in sede civile ex art. 253, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.
Quanto alla caratterizzazione, il Collegio osserva che la sua funzione è proprio accertare l’estensione della contaminazione, secondo il modello concettuale del sito; limitarla a priori all’area di abbancamento svuoterebbe la procedura. Infine, la scelta dei valori della Colonna A è stata ritenuta vincolata alla destinazione urbanistica a parco pubblico e all’uso finale previsto dal progetto autorizzato, con superamento dell’uso industriale pregresso e non invocabile il legittimo affidamento a fronte di interessi costituzionali primari.
Il ricorso è stato pertanto rigettato in ogni sua parte, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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