Sopravvenuta carenza di interesse e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 18147 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione, dichiarata in pendenza del giudizio di legittimità, rende inammissibile il ricorso per cassazione e impone la compensazione integrale delle spese tra le parti. L’inammissibilità sopravvenuta esclude la sussistenza dei presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento del cd. doppio contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, poiché tale sanzione presuppone una pronuncia di inammissibilità, improcedibilità o rigetto nel merito del ricorso, non già la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per fatto sopravvenuto.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo del fallimento di una società, per il credito asseritamente maturato a titolo di compenso per prestazioni professionali svolte in qualità di avvocato in favore della società poi fallita, oltre interessi e spese, in prededuzione. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, l’aveva accolta solo parzialmente, ammettendo il credito nei limiti del compenso maturato per le attività ritenute effettivamente eseguite, determinato in via equitativa, in collocazione privilegiata.

Il ricorrente ha impugnato il decreto in cassazione con un unico motivo. Nel corso del giudizio, a seguito dell’intervenuta omologazione del concordato fallimentare, ha chiesto che fosse dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; la curatela ha aderito alla richiesta.

La Motivazione della Corte

La Corte prende atto della dichiarazione del ricorrente circa la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione che aveva invocato. Questa evenienza, sopravvenuta alla proposizione del ricorso, incide sull’interesse a ricorrere, che costituisce condizione dell’azione: la sua carenza rende il ricorso inammissibile.

La decisione non entra nel merito del motivo dedotto, perché il venir meno dell’interesse preclude ogni esame della censura. La declaratoria di inammissibilità assorbe ogni altra questione e definisce il giudizio di legittimità.

Quanto al regime delle spese, la Corte dispone la compensazione integrale tra le parti, in coerenza con la cessazione della materia del contendere per fatto sopravvenuto e con l’adesione della controricorrente alla richiesta di estinzione.

La Corte esclude, infine, la condanna del ricorrente al pagamento del cd. doppio contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002. Richiamando il proprio precedente Cass. n. 14782 del 2018, rileva che l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso non integra i presupposti della sanzione, che presuppone una pronuncia di inammissibilità originaria, improcedibilità o rigetto nel merito.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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