Crediti previdenziali Cassa Dottori Commercialisti: giurisdizione del giudice del lavoro (Cass. civ. Sez. Un. n. 8170 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la contestazione dei crediti previdenziali pretesi dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, ancorché azionati mediante iscrizione a ruolo e notifica di cartella esattoriale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, e non in quella del giudice tributario. Il discrimine non dipende dalle modalità di riscossione, ma dalla natura del rapporto: difetta il tratto tipico della giurisdizione tributaria, costituito dall’esercizio del potere impositivo nello schema potestà-soggezione. L’art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 prevede espressamente l’opposizione avanti al giudice del lavoro contro l’iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali. Il principio vale anche quando la Cassa previdenziale abbia natura privatistica.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate – Riscossione aveva notificato al contribuente una cartella di pagamento avente ad oggetto crediti previdenziali pretesi dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti. Il contribuente ha impugnato l’atto dinanzi al Tribunale di Salerno.
Con ordinanza datata 28.06.2023 il giudice adito ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia tributaria di I grado di Salerno. Riassunto il processo dinanzi a quell’ufficio, con ordinanza n. 1457/11/2024, depositata l’1 ottobre 2024, la Corte di giustizia tributaria ha a sua volta declinato la giurisdizione, ritenendo la materia devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, e ha sollevato d’ufficio il regolamento di giurisdizione ex art. 59, comma 3, della l. 18 giugno 2009, n. 69. Nessuna delle parti ha svolto difese in questa fase.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite riconoscono la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il Tribunale di Salerno aveva richiamato la giurisprudenza di legittimità sul discrimine tra giurisdizione tributaria e ordinaria nelle controversie su atti di riscossione coattiva di entrate tributarie, imperniata sull’epoca di verificazione dei fatti incidenti sulla pretesa e sulla validità della notifica degli atti prodromici (Sez. U, 14 aprile 2020, n. 7822; 28 luglio 2021, n. 21642).
Tale giurisprudenza è però impertinente: a fondamento della cartella non vi era una pretesa tributaria, ma crediti previdenziali vantati dalla Cassa dei Dottori Commercialisti. Soccorrono dunque differenti principi, già enucleati in fattispecie analoghe: rientra nella giurisdizione ordinaria la controversia su diritti e obblighi attinenti a un rapporto previdenziale obbligatorio, anche se originata da pretesa azionata a mezzo di cartella esattoriale (Sez. U, 27 marzo 2007, n. 7399; da ultimo 22 maggio 2023, n. 14077).
La Corte valorizza il dato positivo. L’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell’estendere la riscossione mediante ruolo ai contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali, prevede al comma 1 l’iscrizione a ruolo e ai commi 5 e 6 l’opposizione al giudice del lavoro entro quaranta giorni dalla notifica della cartella, con rinvio agli artt. 442 e seguenti cod. proc. civ. e possibilità di sospensione dell’esecuzione del ruolo.
Il principio si applica anche alle Casse previdenziali di natura privatistica. Nella giurisdizione tributaria ricadono solo le controversie riconducibili all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 o ad esse assimilabili, caratterizzate dall’esercizio del potere impositivo: ciò che nel caso di specie è da escludersi radicalmente (Sez. U, 3 novembre 2017, n. 26149). Le modalità di recupero mediante ruolo sono del resto disciplinate dall’art. 18, comma 6, l. 29 gennaio 1986, n. 21, richiamata come lex specialis (Cass., 21 novembre 2014, n. 24882).
La causa va quindi riassunta dinanzi al Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro. Quanto alle spese, nessuna parte si è costituita: non trova applicazione l’art. 91 cod. proc. civ., poiché nel regolamento d’ufficio il regime delle spese segue la soccombenza e la concreta attività difensiva, e nessuno ha preso posizione sull’esercizio del potere officioso (Sez. U, 26 settembre 2018, n. 23143).
Nota della Redazione
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