Sopravvenuta carenza di interesse e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 24116 del 28.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e sottopongano al giudice conclusioni conformi. Ove la rappresenti solo il ricorrente, e la controparte non deduca alcunché, l’accertamento delle sopravvenienze implica un’indagine di fatto preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, dovendo l’interesse ad impugnare sussistere non solo al momento della proposizione, ma anche al momento della decisione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, presentava istanza di protezione internazionale in Italia. L’Unità Dublino, verificato tramite il sistema Eurodac che lo stesso aveva ottenuto in Spagna un visto d’ingresso valido, inviava alla Spagna la richiesta di presa in carico ai sensi del Regolamento (UE) n. 604/2013, che veniva accettata. L’Unità Dublino adottava quindi il provvedimento di trasferimento.

Il ricorrente impugnava il provvedimento ex artt. 3 bis e ss. d.lgs. n. 25 del 2008 e art. 27 Reg. (UE) n. 604/2013. Il Tribunale respingeva il ricorso. Avverso tale statuizione il cittadino straniero proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’intimato non si difendeva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della partecipazione alla discussione. In pendenza del giudizio, il difensore del ricorrente depositava memoria con cui dava atto che lo Stato italiano aveva riconosciuto la propria competenza e accolto la domanda di protezione internazionale, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce innanzitutto i tre motivi di ricorso: l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; la violazione dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008 in combinato disposto con l’art. 17 Regolamento (UE) n. 604/2013; la violazione dell’art. 29 Regolamento (UE) n. 604/2013.

Il Collegio rileva che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento e sottopongano conclusioni conformi, come precisato da Cass., Sez. L, Ordinanza n. 25625 del 12/11/2020 e Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 5188 del 16/03/2015. Nel caso di specie solo il ricorrente ha rappresentato la cessazione, mentre la controparte, pur non difendendosi con controricorso, non ha dedotto nulla in proposito. L’accertamento dei presupposti, ove non concordemente dedotto, implica un’indagine di fatto preclusa in sede di legittimità.

Può tuttavia ritenersi che il ricorrente abbia manifestato il proprio sopravvenuto difetto di interesse all’accoglimento del ricorso, avendo rappresentato di non avere interesse ad una pronuncia sulla legittimità del decreto di trasferimento, per avere lo Stato italiano deciso di non darvi esecuzione.

La Corte richiama il principio per cui l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’azione, ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a quest’ultimo che va valutato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 29590 del 11/10/2022; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20697 del 20/07/2021). In mancanza di deduzioni conformi del controricorrente, il ricorso è dichiarato inammissibile non per cessazione della materia del contendere, ma per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna statuizione sulle spese, non essendovi controricorso. Il compenso al difensore della parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato va liquidato dal giudice di merito ai sensi dell’art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di cassazione senza rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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