Espulsione dello straniero e omessa pronuncia sulla domanda di protezione internazionale (Cass. civ. Sez. I n. 11653 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di comunicazione dei provvedimenti di espulsione al cittadino straniero, la traduzione del decreto nella lingua ufficiale del paese di origine soddisfa il requisito posto dall’art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998, in termini di presunzione legale di conoscenza: la lingua ufficiale, adottata dallo Stato estero a fini istituzionali, si distingue dalla lingua veicolare, che è quella impiegata per la comunicazione tra soggetti di lingua madre diversa. La presunzione di comprensione fondata sull’ufficialità della lingua non è superata dalla mera allegazione dello straniero di parlare solo la propria lingua madre. Il giudice che omette di pronunciarsi sulla mancata notifica del provvedimento della Commissione territoriale e sul conseguente mancato decorso del termine per impugnarlo viola l’art. 112 cod. proc. civ.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino del Gambia, ha impugnato il decreto con cui il Prefetto ne aveva disposto l’espulsione ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 286/1998. Con ordinanza del 22.10.2020 il Giudice di pace di Napoli ha respinto il ricorso. Il provvedimento è stato cassato per difetto di motivazione con ordinanza n. 23853/2022.

Riassunto il giudizio, il Giudice di pace, in sede di rinvio, ha nuovamente respinto il ricorso. Ha rilevato che il decreto era stato tradotto in inglese, lingua ufficiale del Gambia; che la Commissione territoriale, con provvedimento del 4 agosto 2014, aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, non impugnata; che la domanda reiterata era stata dichiarata inammissibile il 2 aprile 2019. Avverso tale ordinanza il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione. La controparte non si è costituita.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi. Il primo investe la violazione dell’art. 13, comma 7, d.lgs. 286/98, per omessa traduzione in lingua madre (mandingo) del decreto espulsivo, con conseguente nullità non sanabile.

Il motivo è inammissibile. La censura non coglie la ratio decidendi: il Giudice di pace ha valorizzato la traduzione in inglese non come lingua veicolare, ma in quanto lingua ufficiale del paese di origine. La Corte ribadisce la distinzione: una lingua è ufficiale quando è legalmente adottata in un determinato paese per regolare i rapporti tra lo Stato-istituzione e la comunità dei cittadini; la lingua veicolare indica invece una lingua usata per la comunicazione tra individui di lingua madre diversa. L’adozione di una lingua come ufficiale è scelta dello Stato estero, della quale le autorità nazionali possono solo prendere atto e trarre conseguenze logico-deduttive. Richiama Cass. n. 13824 del 07/07/2016 e Cass. n. 15674 del 14/06/2018: la traduzione nella lingua ufficiale del paese soddisfa il requisito dell’art. 13, comma 7, in termini di presunzione legale di conoscenza. La generica affermazione di parlare solo il mandingo non contrasta una presunzione fondata su un atto delle stesse autorità del paese di origine.

Il secondo motivo è fondato. Il ricorrente ha proposto due domande di protezione internazionale: la prima respinta il 4 agosto 2014 e non impugnata; la seconda dichiarata inammissibile il 2 aprile 2019. È su quest’ultimo provvedimento che si lamenta la mancata notifica e il mancato decorso del termine per impugnarlo.

Il Giudice di pace non si è pronunciato sul punto. Si è limitato ad affermare che non appare verosimile che non sia stato notificato il provvedimento del 4 agosto 2014, poiché l’istante ha reiterato l’istanza, ma nulla ha accertato in ordine alla notificazione del secondo provvedimento. Si configura così la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Dichiarato inammissibile il primo motivo, accolto il secondo, assorbiti il terzo e il quarto, la Corte cassa il provvedimento con rinvio al Giudice di pace di Napoli, in persona di magistrato diverso, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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