Sopravvenuta carenza di interesse nel regolamento di competenza sulla sospensione (Cass. civ. Sez. V n. 18064 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ordinata la sospensione necessaria del processo per pregiudizialità ai sensi dell’art. 295 c.p.c. e proposto regolamento di competenza per contestare la sussistenza di tale ipotesi, se nelle more della decisione della Cassazione il processo ritenuto pregiudicante viene definito con sentenza passata in giudicato, sopravviene la carenza di interesse alla decisione del giudice di legittimità. L’interesse ad agire e ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’impugnazione, ma anche al momento della decisione. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso. La dichiarazione di inammissibilità, giustificata da una causa sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso, non comporta l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento intimato dalla società datrice, chiedendo l’accertamento della nullità o dell’illegittimità del recesso e la reintegrazione nel posto di lavoro, con le tutele previste dalla legge n. 92/2012. Dinanzi al medesimo ufficio giudiziario pendeva un distinto procedimento, promosso dallo stesso lavoratore, avente ad oggetto il riconoscimento di mansioni e qualifica superiori e le conseguenti differenze retributive.

Il giudice del lavoro, rilevata una pregiudizialità tecnica tra i due giudizi, ha disposto la sospensione del processo di impugnativa del licenziamento ai sensi dell’art. 295 c.p.c. Il lavoratore ha proposto regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., articolando tre motivi.

La Motivazione della Corte

La parte ricorrente ha censurato l’ordinanza sotto tre profili: l’inapplicabilità dell’istituto della sospensione al rito cd. Fornero, per le esigenze di celerità che dovrebbero prevalere sul rischio di contrasto tra giudicati; la mancanza di identità delle parti tra i due procedimenti; l’assenza di una effettiva pregiudizialità logica e giuridica e la violazione dell’obbligo di decidere incidenter tantum.

In via preliminare la Corte rileva un fatto sopravvenuto. Nelle more del giudizio di legittimità, la difesa del ricorrente ha documentato che la causa ritenuta pregiudicante è stata decisa dal giudice di merito con sentenza divenuta irrevocabile. Il processo pregiudicante, dunque, non è più pendente.

Il Collegio richiama il principio secondo cui, proposta l’impugnazione contro la sospensione necessaria e sopravvenuto il giudicato sulla causa pregiudicante, si determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudice di legittimità. Tale carenza comporta l’inammissibilità del ricorso, perché l’interesse ad agire e ad impugnare deve persistere non solo al momento della proposizione dell’impugnazione, ma anche al momento della decisione. La Corte richiama sul punto Cass. n. 14124 del 2023.

Sulla base di tale principio il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con rimessione della regolazione delle spese alla decisione definitiva.

Quanto alle conseguenze sanzionatorie, la Corte esclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012. La relativa previsione è riferibile esclusivamente all’ipotesi in cui il giudizio di legittimità si concluda con il rigetto dell’impugnazione o con la dichiarazione di un’inammissibilità originaria della stessa. Qui l’inammissibilità discende da una causa sopravvenuta, rispetto all’epoca di proposizione del ricorso, e non da un vizio originario. La Corte richiama Cass., Sez. U., 14.12.2020, n. 28383.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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