Deroga art 2 d.lgs 81/2015: accordi nazionali ed esigenze produttive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23436 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 si applica alle collaborazioni etero-organizzate dei cosiddetti navigator, non essendo configurabile una deroga implicita per effetto dell’art. 12, comma 3, del decreto legge n. 4/2019, che non introduce una fattispecie contrattuale speciale ma rinvia alla legislazione vigente. La finalità antielusiva della norma non ne costituisce elemento costitutivo implicito, non essendo richiesta la prova dell’intento fraudolento del committente. La deroga di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 81/2015 opera solo per accordi collettivi nazionali di settore, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, che prevedano discipline specifiche del trattamento economico e normativo giustificate da particolari esigenze produttive e organizzative del settore, da esplicitare concretamente. Un accordo aziendale concluso da una specifica società non soddisfa i requisiti soggettivi della deroga.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Torino aveva rigettato la domanda di alcuni lavoratori, assunti come collaboratori dalla società Anpal Servizi S.p.A. (poi Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.) nell’ambito del piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego connesso all’introduzione del Reddito di Cittadinanza, volta al riconoscimento della natura subordinata del rapporto o, comunque, all’applicazione della disciplina delle collaborazioni etero-organizzate di cui all’art. 2, d.lgs. n. 81/2015. Il giudice di merito aveva escluso la subordinazione, ritenendo gli indici tipici di “valore neutro” in quanto imposti dalla normativa speciale di cui all’art. 12, comma 3, del decreto legge n. 4/2019, ed aveva negato l’applicazione dell’art. 2 citato per la natura speciale e antielusiva della disciplina e per l’operatività della deroga prevista dal comma 2, lett. a), in virtù di un accordo quadro nazionale stipulato nel 2015.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha disatteso i primi cinque motivi di ricorso concernenti la mancata qualificazione del rapporto come lavoro subordinato, ritenendo che la valutazione degli indici presuntivi operata dalla Corte territoriale e l’esclusione del vincolo di subordinazione costituiscano accertamenti di fatto non revisionabili in sede di legittimità.
Accogliendo invece i motivi dal sesto al decimo, la Cassazione ha affermato che l’art. 12, comma 3, del decreto legge n. 4/2019 non introduce una forma speciale di collaborazione per i navigator. La norma si limita a prevedere la stipulazione di contratti “nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione” e, per il suo tenore letterale e la sua natura di disposizione finanziaria, costituisce un generico rinvio alla legislazione vigente in materia, come l’art. 2, d.lgs. n. 81/2015, che disciplina le collaborazioni etero-organizzate.
La Corte ha altresì escluso che l’applicazione dell’art. 2 citato presupponga una finalità antielusiva e la dimostrazione di un intento fraudolento del committente, richiamando il precedente delle Sez. Lav. n. 1663 del 2020, che ha tracciato il perimetro applicativo della norma basato sulla personalità, continuità della prestazione e sull’organizzazione delle modalità di esecuzione da parte del committente.
Quanto alla deroga, la Cassazione ha precisato che l’accordo collettivo ex art. 2, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 81/2015 deve essere nazionale di settore e stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi, e deve specificare le particolari esigenze produttive e organizzative che giustificano l’esclusione delle tutele. L’accordo quadro del 22 luglio 2015, concluso da Italia Lavoro S.p.A. e più propriamente catalogabile come accordo aziendale di primo livello, non soddisfa i requisiti soggettivi della norma; inoltre, essendo antecedente al decreto legge n. 4/2019, non contiene alcuna indicazione sulle esigenze produttive e organizzative del settore dei navigator. Per l’effetto, dichiarata l’inoperatività della deroga, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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