Inammissibile il ricorso che non aggredisce la statuizione sulla decadenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33977 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non aggredisca la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di specificità. Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, qualificato come opposizione di merito ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione della cartella non è suscettibile di sospensione o interruzione, né l’istanza di sospensione legale della riscossione ex art. 1, commi 537 e ss., della legge n. 228/2012 né l’opposizione a pignoramento presso terzi valgono a impedire il maturare della decadenza, ove intervenute a effetto già prodotto. L’individuazione del mezzo di impugnazione si compie sulla base della qualificazione data dal giudice che ha pronunciato il provvedimento gravato.

Il Fatto

Il contribuente proponeva opposizione avverso una cartella di pagamento riferita a omissioni contributive alla Cassa di previdenza dei geometri. Il Tribunale accoglieva l’opposizione; la Cassa interponeva appello, censurando il difetto di pronuncia sull’eccezione di tardività del ricorso e, nel merito, la fondatezza della pretesa.

La Corte d’appello, in riforma, qualificava l’azione come opposizione a cartella ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 e la dichiarava inammissibile per tardività, essendo la cartella notificata il 4 luglio 2016 e il ricorso depositato il 31 luglio 2017. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi, cui resistevano l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Cassa.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, con i quali il ricorrente deduce la violazione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. e lamenta l’errata qualificazione dell’opposizione a pignoramento come opposizione a cartella, nonché l’illegittima scissione di un unico giudizio. Rileva anzitutto che l’interpretazione delle domande è compito del giudice di merito e che il ricorso difetta di specificità: non riproduce integralmente né il ricorso di primo grado né la sentenza, impedendo alla Corte di apprezzare la decisività delle doglianze.

Il nucleo del ragionamento riguarda la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’appello aveva affermato che ogni attività, compresa l’istanza di sospensione legale, doveva essere compiuta nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione della cartella. Le censure non si confrontano con tale statuizione, che non viene in alcun modo affrontata.

La Corte ricostruisce il meccanismo dei commi 537 e ss. dell’art. 1 della legge n. 228/2012: i concessionari devono sospendere ogni iniziativa di riscossione quando il debitore presenti la dichiarazione prevista dal comma 538, documentando entro novanta giorni dalla notifica del primo atto utile la non esigibilità del credito; decorsi i termini, le partite sono annullate di diritto. Tuttavia, né il primo né il secondo motivo sono strutturati in termini di violazione di tale impianto normativo, poiché solo il primo richiama i commi 538 e 539 ma non aggredisce la parte della motivazione relativa al termine di quaranta giorni.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile: la sentenza non ha qualificato l’azione come opposizione agli atti esecutivi, bensì come opposizione a cartella. L’individuazione del mezzo di impugnazione si effettua sulla base della qualificazione data dal giudice che ha pronunciato il provvedimento gravato, e il Tribunale non aveva qualificato l’azione come opposizione agli atti esecutivi.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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