Accertamento bancario: prova contraria analitica e presunzione di fruttuosità estera (Cass. civ. Sez. V n. 18069 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari, la presunzione legale relativa di cui all’art. 32, primo comma, num. 2), d.P.R. n. 600/1973 pone a carico del contribuente l’onere di dimostrare che le movimentazioni non sono riferibili a operazioni imponibili, con prova non generica ma analitica, riferita a ogni singolo versamento. Il giudice che ritenga superata la presunzione è tenuto a una valutazione parimenti analitica delle deduzioni e della documentazione, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche o cumulative. La prova contraria può essere raggiunta anche con presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., con sindacato di legittimità ammesso ex art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. ove il giudice di merito sussuma erroneamente sotto quei caratteri fatti concreti che non li presentano. In tema di investimenti esteri, l’art. 6 d.l. n. 167/1990, conv. dalla legge n. 227/1990, introduce una presunzione di fruttuosità superabile solo con prova contraria del contribuente, e l’omessa compilazione del quadro RW impedisce di qualificare infruttiferi i finanziamenti.

Il Fatto

Con avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria rideterminava il reddito imponibile di un contribuente per l’anno 2009, recuperando a tassazione somme rinvenute su conti correnti personali in Italia, accrediti su conti esteri ritenuti frutti di finanziamenti erogati a una società con sede in Romania e interessi su depositi esteri.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso annullando l’avviso. L’appello dell’Ufficio era rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Veneto. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione articolato in nove motivi, resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto, per pregiudizialità logico-giuridica, i motivi sulla motivazione della sentenza impugnata, ritenendoli infondati. Il sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riformulazione del num. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ., è circoscritto alla verifica del c.d. minimo costituzionale: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e incomprensibile. Nel caso concreto, la sentenza regionale aveva esposto le ragioni del rigetto dell pretesa impositiva, con motivazione esistente e idonea.

Nel merito, i motivi relativi ai versamenti su conti italiani sono accolti. L’art. 32, primo comma, num. 2), d.P.R. n. 600/1973 introduce una presunzione legale relativa che può essere superata solo da una prova contraria del contribuente, la quale deve essere non generica ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento.

La Corte ribadisce che la prova contraria può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, da sottoporre però ad attenta verifica, dovendo il giudice individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti e correlare ogni indizio ai movimenti contestati, senza affermazioni apodittiche, sommarie o cumulative. Nel caso di specie, la C.T.R. aveva ritenuto superata la presunzione soltanto sull’asserito incasso dei corrispettivi delle società di persone partecipate dal contribuente, circostanza non dimostrata, generica ed equivoca, priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Irrilevanti risultano la congruità degli importi dichiarati rispetto al redditometro, non vertendosi in tema di accertamento sintetico, e la composizione familiare della compagine associativa.

Quanto agli investimenti esteri, la Corte accoglie i motivi connessi. L’art. 6 d.l. n. 167/1990, conv. dalla legge n. 227/1990, prevede che gli investimenti esteri trasferiti o costituiti all’estero, senza dichiarazione dei redditi effettivi, si presumono fruttiferi, salvo prova contraria fornita dal contribuente. Essendo pacifica l’omessa compilazione del quadro RW, i finanziamenti verso l’estero non possono essere considerati infruttiferi; la C.T.R. non aveva specificato se l’infruttuosità trovasse base in atti di data certa opponibili all’Amministrazione.

Il ricorso è pertanto accolto sui motivi indicati, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

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