Sopravvenuto difetto di interesse e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 4925 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente, determinato dall’integrale soddisfazione della pretesa sostanziale nelle more del procedimento, rende il ricorso inammissibile, non essendo più configurabile alcun interesse all’accoglimento dell’impugnazione. La sopravvenuta carenza di interesse preclude la pronuncia nel merito e giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. L’inammissibilità sopravvenuta esclude i presupposti per l’applicazione del doppio contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto domanda ultra-tardiva di ammissione al passivo del fallimento di una struttura sanitaria dei crediti da lavoro maturati in ragione dell’asserito illegittimo licenziamento. La Corte d’appello aveva accertato, con sentenza passata in giudicato, che il rapporto di lavoro faceva capo sostanzialmente alla società fallita e non alla società formalmente datrice. Il giudice delegato aveva dichiarato inammissibile la domanda tardiva e il Tribunale, con decreto depositato nel luglio 2017, aveva respinto il reclamo, rilevando che l’onere di insinuazione tempestiva, con riserva, gravava sul creditore.
Il ricorrente ha impugnato il decreto per cassazione. Nelle more del giudizio ha depositato memoria, dando atto che l’opposizione allo stato passivo era stata accolta e che il suo credito era stato ammesso e integralmente soddisfatto, al pari di quello della controricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte prende atto della sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa del ricorrente, documentata con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il credito è stato ammesso al passivo in esito all’accoglimento dell’opposizione proposta contro il decreto del giudice delegato.
Da tale circostanza la Corte fa derivare il venir meno dell’interesse del ricorrente all’accoglimento del ricorso. L’impugnazione è pertanto dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. La pronuncia non investe il merito dei motivi, ma si fonda sulla sopravvenuta carenza della condizione dell’azione.
Quanto alle spese, la Corte rileva che anche la controricorrente è stata integralmente soddisfatta. Questa circostanza induce a disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
Infine, la Corte esclude l’applicabilità della sanzione del doppio contributo unificato. L’inammissibilità sopravvenuta, sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso, non integra i presupposti della condanna prevista dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come già affermato da Cass. n. 14782 del 2018.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.