Mansioni superiori nel pubblico impiego e sindacato di legittimità sulle prove (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11785 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, il riconoscimento del trattamento economico per lo svolgimento di mansioni superiori ex art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 presuppone la prova piena dei tratti qualificanti la qualifica superiore. Il giudice di merito che, con motivazione analitica, escluda la sussistenza di tali tratti e ritenga l’istruttoria esauriente non è sindacabile in sede di legittimità. È inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente vizio di sussunzione, solleciti una nuova valutazione delle risorse probatorie già esaminate. La doppia conforme preclude inoltre il riesame del fatto decisivo.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente del Ministero della Giustizia presso l’amministrazione penitenziaria, ha dedotto di avere svolto dal 28 aprile 2008 al 24 ottobre 2012, senza soluzione di continuità, mansioni superiori riconducibili a una qualifica di area e posizione economica più elevata, occupandosi delle procedure contabili di un ufficio. Ha quindi chiesto il maggiore trattamento economico corrispondente alla qualifica di fatto rivestita.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6066/2017, ha rigettato la domanda. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1047/2022, ha respinto l’appello. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; l’amministrazione si è difesa con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 e del CCNL di comparto, sotto il profilo dell’errore di sussunzione e della contraddittorietà della motivazione. La ricorrente sosteneva che il trattamento economico dovesse essere proporzionato alle mansioni effettive e valorizzava un ordine di servizio che richiamava compiti di maggiore impegno e responsabilità rispetto al profilo di appartenenza.

La Corte ha dichiarato la censura inammissibile, perché in realtà sollecita una nuova valutazione delle prove agli atti. La ricorrente non ha elencato nel dettaglio le mansioni svolte in precedenza e quelle eseguite in concreto, né le attività richiamate nell’ordine di servizio. Il giudice di appello, al contrario, ha motivato analiticamente, descrivendo l’organizzazione interna della direzione generale e del relativo ufficio.

Il giudice territoriale ha negato valore all’ordine di servizio per la mancanza di una congrua descrizione delle mansioni di provenienza e di quelle nuove, apoditticamente stimate come superiori. Ha poi tenuto conto delle dichiarazioni dei testi e accertato che la ricorrente aveva operato da sola nell’unità organizzativa per un lungo periodo, senza personale sottoposto alla sua direzione o coordinamento e senza un compito di elevato contenuto specialistico con significativo potere gestionale e decisionale.

La Corte d’appello ha inoltre rilevato che nulla era emerso sulla particolare rilevanza dell’attività svolta, sulla sua finalizzazione al raggiungimento di obiettivi assegnati e sull’assunzione diretta della responsabilità dei risultati. Ha quindi escluso che fossero ravvisabili i tratti delle mansioni superiori e ha reputato non necessario sentire altri testimoni, essendo l’istruttoria esauriente.

Il secondo motivo, incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo, è stato parimenti dichiarato inammissibile, venendo in rilievo una doppia conforme e le medesime ragioni che avevano condotto all’esito negativo del primo motivo. Il terzo motivo, relativo all’omessa pronuncia su una domanda di riconoscimento di un livello intermedio, è stato respinto perché la Corte territoriale aveva affermato che tale domanda non era presente nel ricorso di primo grado e mancava ogni allegazione, senza che la ricorrente avesse riportato gli elementi fondamentali dell’atto introduttivo. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e avviso ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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