La revocazione per errore di fatto non sana la mancata valutazione di documenti di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19628 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., deve cadere su un fatto incontroverso, ossia non oggetto di contestazione tra le parti. La revocazione della pronuncia di cassazione per errore di fatto presuppone che l’errore cada su atti interni del giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, e non su atti o documenti che sono stati, o avrebbero dovuto essere, esaminati nei gradi di merito. La mancata considerazione di un documento da cui inferire un fatto decisivo non integra un errore percettivo, ma un vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c..
Il Fatto
Il lavoratore aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che aveva rigettato la sua domanda volta a far dichiarare legittima la propria nomina a direttore sanitario del distretto e l’illegittimità degli atti successivi con cui l’azienda sanitaria aveva revocato la nomina, conferendo l’incarico ad altro soggetto. La Corte di cassazione, con ordinanza, aveva respinto il ricorso, ritenendo la nomina nulla per mancanza dell’atto aziendale di approvazione e del provvedimento di autorizzazione della Regione. Avverso tale pronuncia, il lavoratore proponeva ricorso per revocazione, deducendo due motivi di errore di fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha scrutinato il primo motivo, con cui si deduceva l’errore di fatto per avere la sentenza impugnata ritenuto inesistente l’atto di approvazione aziendale della nomina, nonostante esso risultasse dai documenti prodotti, rilevandone l’inammissibilità.
Il fatto della sussistenza dell’atto aziendale non era incontroverso, essendo stato il punto oggetto di contestazione sin dal giudizio d’appello, che aveva respinto la domanda motivando proprio sulla insussistenza del predetto atto. La Corte ha inoltre precisato che la revocazione per errore di fatto presuppone che l’errore cada su atti interni del giudizio di legittimità e non su documenti già esaminati nei gradi di merito, richiamando il precedente di Cass. n. 26643/2018.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduceva l’errore di fatto per avere la Corte ritenuto l’assenza del provvedimento regionale di autorizzazione, quando la documentazione prodotta, obliterata, dimostrava la non necessità di tale autorizzazione. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, poiché esso deduceva non un errore percettivo ma un presunto errore di diritto, consistito nel ritenere necessaria l’autorizzazione regionale. La mancata considerazione del documento produrrebbe una valutazione giuridica errata e non un errore revocatorio, configurandosi al più un vizio di omesso esame di fatti decisivi.
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Nota della Redazione
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