Sospensione cautelare e reintegrazione retributiva anche in caso di prescrizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 989 del 10.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 27, comma 7, del CCNL Comparto Ministeri del 16.5.1995 va interpretato in senso estensivo o integrativo. La reintegrazione del trattamento economico in favore del lavoratore sospeso in via cautelare spetta in ogni caso in cui, terminato il processo penale, venga inflitta una sanzione disciplinare che non comporti la cessazione o la sospensione dal servizio, oppure una sospensione disciplinare di durata inferiore a quella cautelare. Il diritto sussiste a prescindere dal carattere obbligatorio o facoltativo della sospensione cautelare. L’unica eccezione è data dalla sospensione resa necessaria dalla custodia cautelare in carcere o da altra misura personale che renda impossibile la prestazione lavorativa. La funzione della sospensione cautelare è cautelare e non sanzionatoria.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la datrice di lavoro, l’Agenzia delle Entrate, per ottenere la condanna al pagamento dei conguagli retributivi relativi al lungo periodo in cui aveva percepito il solo assegno alimentare, pari alla metà dello stipendio. La riduzione era seguita alla sospensione cautelare dal servizio, disposta in pendenza di un procedimento e di un processo penale conclusosi in secondo grado con proscioglimento per prescrizione del reato.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto la domanda, ritenendo dovuto il conguaglio in base all’esito del processo penale e alla successiva archiviazione del procedimento disciplinare. La Corte d’Appello di Napoli, accogliendo l’impugnazione dell’Agenzia, aveva invece rigettato la domanda. Contro tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava l’error in procedendo della Corte territoriale per non avere dichiarato inammissibile l’appello, è stato giudicato inammissibile. Il ricorrente non ha riportato il contenuto della sentenza di primo grado, dell’atto d’appello e della memoria di costituzione con la chiarezza necessaria a valutare la denunciata carenza di forma-contenuto dell’impugnazione.

Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte d’Appello si era fermata all’interpretazione letterale dell’art. 27, comma 7, del CCNL Comparto Ministeri, che prevede il ripristino dell’obbligo retributivo solo in caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena. Secondo la Corte territoriale, l’intervenuta prescrizione del reato, senza accertamento dell’innocenza, impediva un’interpretazione estensiva della clausola.

La Cassazione ha ritenuto questo ragionamento errato. Sull’interpretazione meramente letterale deve prevalere quella estensiva o integrativa, necessaria a rispettare la funzione cautelare e non sanzionatoria della sospensione dal servizio in pendenza del procedimento e del processo penale. La sanzione nei confronti del lavoratore, dopo il proscioglimento in sede penale o la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, può scaturire solo all’esito del procedimento disciplinare, che non è vincolato ad un giudicato penale che non esclude né l’esistenza del fatto né che l’impiegato lo abbia commesso.

Qualora però la sanzione disciplinare sia meno afflittiva della sospensione cautelare, oppure il procedimento si concluda con archiviazione, come nel caso esaminato, il periodo di sospensione cautelare non ha più giustificazione, e con esso il dimezzamento della retribuzione. Il principio vale per la sospensione facoltativa e, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, anche per quella obbligatoria: Corte cost. nn. 145/2002, 206/1999, 184/1994 hanno evidenziato la natura cautelare della misura. Una volta definito il processo penale, spetta al procedimento disciplinare stabilire la sanzione e verificare se la sospensione cautelare risulti coerente con essa e da questa assorbita.

L’eccezione riguarda solo la sospensione resa obbligatoria dalla custodia cautelare in carcere, perché in tal caso la perdita della retribuzione si ricollega a un provvedimento necessitato dallo stato restrittivo della libertà personale. L’errore della Corte d’Appello è consistito nell’avere applicato a tutto il tempo della sospensione una regola valida solo per il periodo di custodia cautelare. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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