Sanzione al promotore finanziario per fatto diverso da quello contestato (Cass. civ. Sez. II n. 9737 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’opposizione a sanzione disciplinare irrogata dall’OCF non può confermare il provvedimento per un fatto diverso da quello contestato. Quando sia stata esclusa la contraffazione delle firme e l’effettuazione di operazioni non autorizzate, non è possibile fondare la responsabilità sull’omessa astensione e sull’omessa informazione in situazione di conflitto di interessi. Le due condotte integrano illeciti distinti, sottoposti a discipline sanzionatorie autonome e a trattamenti edittali differenti. Il promotore non può essere sanzionato per un fatto mai contestato né per una violazione estranea all’ambito applicativo della norma contestata.
Il Fatto
Un promotore finanziario, consulente finanziario abilitato alle offerte fuori sede, impugna dinanzi alla Corte d’Appello l’Aquila la delibera sanzionatoria con cui l’organo di disciplina gli aveva comminato la sospensione dall’albo per quattro mesi. Gli era contestato di aver contraffatto la firma di un cliente in calce a una polizza assicurativa a favore di una stretta congiunta del promotore.
La Corte territoriale respinge l’opposizione. Pur escludendo la contraffazione delle sottoscrizioni, ritiene il promotore responsabile per non essersi astenuto e per non aver informato le parti di un possibile conflitto di interessi. Avverso tale pronuncia il promotore propone ricorso per cassazione; l’Organismo di vigilanza resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, che investono la corrispondenza tra fatto contestato e fatto sanzionato. Il provvedimento disciplinare originario imputava al promotore la falsificazione delle firme e il perfezionamento di un’operazione mai autorizzata dal cliente, a beneficio di uno stretto parente.
Tale condotta è disciplinata dall’art. 180, comma terzo, nn. 3 e 7 del Regolamento intermediari e sarebbe punita con la radiazione dall’albo; l’organo di disciplina aveva sostituito la sanzione con la sospensione, avvalendosi del potere di riduzione di cui all’art. 180, comma quarto, del medesimo Regolamento, in ragione dell’incensuratezza e dell’assenza di pregiudizio effettivo per il cliente.
Il giudice di appello ha escluso la contraffazione, ma ha confermato la sanzione sul diverso rilievo che l’operazione sarebbe stata compiuta in conflitto di interessi. Così facendo ha isolato l’effetto finale — il vantaggio potenziale del congiunto — dalla condotta contestata, ricollegandolo a un comportamento differente, ossia il perfezionamento del contratto in violazione degli obblighi informativi.
Le due ipotesi sono oggetto di previsioni distinte: la prima, la contraffazione e le operazioni non autorizzate, rientra nell’art. 180 del Regolamento ed è sanzionata con la radiazione; la seconda, le operazioni in conflitto di interesse, ricade nell’art. 177 ed è punita con la sospensione. L’errore della sentenza consiste nell’avere sanzionato un fatto diverso da quello contestato, per di più richiamando norme estranee all’ambito applicativo dell’art. 180, comma terzo, lett. a), n. 3.
I primi due motivi sono pertanto accolti e le restanti censure assorbite. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito e annulla il provvedimento sanzionatorio, con integrale compensazione delle spese processuali in considerazione della particolarità delle questioni.
Nota della Redazione
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