Sospensione feriale inesistente per le opposizioni esecutive anche in Cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 31620 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La deroga alla sospensione feriale dei termini prevista per i procedimenti di opposizione all’esecuzione opera anche nel giudizio di legittimità e si estende a tutti i termini del procedimento, compresi quelli fissati a pena di improcedibilità. Ne consegue che il ricorso per cassazione notificato durante il periodo feriale e depositato oltre il termine di venti giorni stabilito dall’art. 369, comma 2, cod. proc. civ. è improcedibile. La circostanza che la proposta di definizione accelerata risulti priva di motivazione, per disguido informatico, non consente l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 cod. proc. civ., non potendosi ritenere la decisione conforme alla proposta.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Bari ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta nell’ambito di una procedura espropriativa immobiliare promossa dalla controricorrente. L’opposizione mirava alla declaratoria di nullità dell’ordinanza di vendita del compendio pignorato e del procedimento esecutivo, per violazione degli artt. 498 cod. proc. civ. e 170 disp. att. cod. proc. civ., con conseguente estinzione del procedimento.

La controricorrente resiste con controriscorso, eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorso per tardiva iscrizione a ruolo, oltre all’inammissibilità o al rigetto nel merito dei motivi. Nel procedimento viene formulata una proposta di definizione accelerata, ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., priva però di motivazione; il ricorrente ne chiede la decisione collegiale e la trattazione è fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione preliminare di improcedibilità, che risulta fondata e assorbente. Il ricorso, notificato il 26 luglio 2023, è stato depositato il 15 settembre 2023, con violazione del termine di venti giorni stabilito a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 2, cod. proc. civ.

Il punto decisivo riguarda la sospensione feriale dei termini. Il ricorrente ha depositato oltre il termine perché ha ritenuto operante la sospensione ex art. 1 legge n. 742/1969. La Corte esclude però che tale istituto trovi applicazione nel caso concreto, rinvenendo la deroga nell’art. 92 del r.d. n. 12/1941.

Il Collegio osserva che la deroga prevista per i procedimenti – come le opposizioni esecutive – disciplinati dall’art. 92 del r.d. n. 12/1941 opera senz’altro anche per il giudizio di legittimità. A conferma richiama un proprio precedente, Cass. Sez. 3, sent. 14 gennaio 2022, n. 1127.

La Corte precisa che la deroga riguarda tutti i termini del procedimento di cassazione, compresi quelli fissati a pena di improcedibilità, come il termine per il deposito del ricorso. Il deposito tardivo determina quindi l’improcedibilità del ricorso.

Quanto alla proposta di definizione accelerata, risultata un “foglio bianco” per disguido informatico, la Corte esclude l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 cod. proc. civ., non potendosi ritenere la decisione conforme alla proposta. Le spese seguono la soccombenza. La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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