Uso esclusivo del cortile comune e opere di cantiere non temporanee (Cass. civ. Sez. II n. 6515 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non integra il vizio di omessa pronuncia la mancanza di un’espressa statuizione quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa, ravvisandosi una statuizione implicita di rigetto ove la domanda non esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. È inammissibile la censura che deduca fatti irrilevanti nella struttura della decisione, nonché quella che solleciti una diversa ricostruzione del fatto rispetto a una motivazione articolata. Integra uso esclusivo vietato della cosa comune, ai sensi dell’art. 1102 c.c., la recinzione che delimita uno spazio del cortile adibito a uso esclusivo di un comproprietario, impedendo agli altri di accedervi, né la temporaneità può desumersi dal mero permesso edilizio in assenza di avvio dei lavori.

Il Fatto

La controversia riguarda l’uso di un cortile di proprietà comune. Il comproprietario attore conveniva dinanzi al Tribunale di Bergamo i proprietari degli immobili confinanti, chiedendo la rimozione di recinzioni, materiali di cantiere e pavimentazione in beole dal cortile comune, deducendo che tali opere impedivano il pieno godimento della cosa comune, e domandava il risarcimento dei danni.

I convenuti deducevano la legittimità dell’uso dell’area per fini di cantiere, a giustificazione della ristrutturazione del loro fabbricato, e in via riconvenzionale eccepivano l’usucapione della porzione pavimentata. Il Tribunale rigettava le domande attoree e la riconvenzionale. La Corte d’appello di Brescia accoglieva il gravame dell’attore, ordinando la rimozione delle recinzioni e della pavimentazione, e rigettava la domanda risarcitoria. I convenuti ricorrono in cassazione con sei motivi; l’attore resta intimato.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, scrutinati congiuntamente, sono disattesi. La Corte ricorda il principio per cui l’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione comporta la reiezione della pretesa, essendo ravvisabile una statuizione implicita di rigetto ove la domanda non esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della decisione.

Adattato il principio all’eccezione dei ricorrenti, la pronuncia impugnata resiste. Accertata l’infondatezza dell’usucapione della porzione pavimentata, diviene irrilevante l’epoca di creazione della pavimentazione. La Corte d’appello ha accertato in fatto che gli autoveicoli non possono più transitare nella zona piastrellata e che l’area era adibita ad ampliamento dell’abitazione dei convenuti. Soggetti all’ordine di rimozione erano dunque i proprietari che si avvantaggiavano di tale zona in via esclusiva, a prescindere dalla materiale installazione della pavimentazione.

La Corte aggiunge che, anche in caso di omessa pronuncia su un motivo di appello, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata, può evitare la cassazione con rinvio e decidere nel merito, sempre che si tratti di questione di diritto che non richieda ulteriori accertamenti di fatto.

Il secondo motivo è inammissibile: le censure sull’art. 115 c.p.c. e sull’art. 116 c.p.c. concernono fatti e valutazioni probatorie irrilevanti, non essendo censurabile l’apprezzamento del giudice di merito che indichi le ragioni del proprio convincimento senza dover confutare ogni deduzione difensiva. Il terzo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: la Corte di merito ha accertato che la pavimentazione configura uso illegittimo del bene comune, non un semplice uso più intenso.

I motivi quarto e quinto, connessi, sono inammissibili. La Corte d’appello ha fondato la decisione sul fatto che la recinzione delimitava uno spazio del cortile adibito a uso esclusivo degli appellati, impedendo agli altri comproprietari di accedervi, configurando così occupazione vietata ex art. 1102 c.c. La temporaneità è stata esclusa: il permesso di costruire, rilasciato con validità triennale, era scaduto senza avvio dei lavori. Le censure sollecitano una diversa ricostruzione del fatto rispetto a una motivazione che si sottrae a rilievi in sede di legittimità. Il sesto motivo, sulle spese, è inammissibile per il rigetto dei precedenti. Il ricorso è rigettato; sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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