Contraddittorio necessario al debitore nel pegno e nullità rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. III n. 3000 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’opposizione alla vendita della cosa data in pegno, prevista dall’art. 2797 cod. civ., ha la sostanziale natura di opposizione all’esecuzione, riconducibile all’art. 615 cod. proc. civ., ed è soggetta alle relative regole processuali. Nel caso di espropriazione contro il terzo proprietario, il debitore originario o diretto è litisconsorte necessario, perché nei suoi confronti l’accertamento sulla sussistenza e sull’entità dei crediti azionati è destinato a produrre effetti immediati e diretti. Ove egli non sia stato evocato in giudizio, la sentenza è inutiliter data e la nullità, se non rilevata in sede di merito, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità, con rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ.

Il Fatto

Un Comune aveva costituito una fondazione di diritto privato per la gestione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie del territorio. Per garantire il finanziamento bancario concesso alla fondazione, l’ente locale aveva costituito pegno su azioni di una società partecipata, con due atti del 1998, in favore della banca.

Revocato il fido e intimato il pagamento ex art. 2797 cod. civ., la banca avviò la vendita delle azioni. Il Comune, terzo datore di pegno, propose opposizione e, in separati giudizi, domande di nullità e inefficacia degli atti costitutivi. Il Tribunale e la Corte d’appello accolsero le ragioni del Comune. La banca ricorse per cassazione; il Comune propose ricorso incidentale e un ulteriore ricorso, poi riunito.

La Motivazione della Corte

Investita di ricorsi reciprocamente connessi, la Corte ne dispone la riunione per connessione soggettiva e oggettiva, essendo entrambi incentrati sui medesimi atti costitutivi di pegno. Prima di ogni esame nel merito, il Collegio procede a una ricostruzione di sistema della garanzia pignoratizia: l’accessorietà al credito garantito, la necessità della forma scritta e della data certa, la natura di contratto reale e la funzione della consegna.

La Corte distingue quindi tra pegno regolare e irregolare e richiama la disciplina dell’art. 2797 cod. civ., ove il creditore pignoratizio può avviare la vendita senza munirsi di titolo esecutivo, previa intimazione di pagamento. Ribadisce il consolidato orientamento secondo cui l’opposizione a tale vendita integra una species dell’opposizione all’esecuzione, con la conseguente sovrapponibilità tra l’intimazione del creditore pignoratizio e il precetto.

Su questa premessa si innesta il rilievo decisivo. Nella fattispecie il bene pignorato apparteneva a un terzo datore di pegno, distinto dal debitore principale. Il debitore originario, titolare del rapporto obbligatorio garantito, era pertanto litisconsorte necessario: nei suoi confronti l’accertamento sull’esistenza e sull’ammontare del credito produce effetti diretti. Esso non risulta invece mai ritualmente coinvolto, né alcuna allegazione giustificativa è stata prospettata.

La Corte qualifica la pronuncia resa senza la sua partecipazione come inutiliter data. La nullità che ne deriva, non rilevata nei gradi di merito, è rilevabile d’ufficio in sede di legittimità. Il vizio assorbe l’esame di tutti gli altri motivi, che restano impregiudicati. Le sentenze di primo e secondo grado vengono cassate con rimessione al Tribunale, in persona di diverso giudicante, perché riesamini la controversia una volta restaurata l’integrità del contraddittorio. Al giudice del rinvio è rimessa ogni determinazione sulle spese, comprese quelle di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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