Ordine di sospensione lavori abusivi: inammissibile il ricorso se l’atto perde efficacia (TAR Campania n. 447 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi, l’ordine di sospensione dei lavori, volto a mantenere la res integra nelle more degli atti ripristinatori, ha natura cautelare ed efficacia temporalmente circoscritta. Esso non costituisce antecedente procedimentale necessario del provvedimento di demolizione e non onera il destinatario a impugnarlo, né è di per sé idoneo a ledere in via definitiva l’interesse edificatorio. Ove non sia seguito dall’adozione dell’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, perde efficacia decorsi 45 giorni dalla sua adozione, ai sensi dell’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Ne consegue che il ricorso proposto avverso tale atto è inammissibile per difetto originario della condizione dell’azione.
Il Fatto
Una società titolare di un’area in origine destinata ad attività alimentare cedeva parte dei propri immobili a un trust, comprensivi di un lotto interessato da vicende edilizie risalenti. Dopo una concessione edilizia del 1989 e una serie di denunce di inizio attività, nel 2007 il Comune intimava la demolizione di opere realizzate; il provvedimento era sospeso in sede cautelare e l’area sottoposta a sequestro penale. Nel 2023 la società comunicava l’ottemperanza all’ordine di demolizione.
Nel 2025 il Comune adottava un’ordinanza di sospensione di opere edili abusive, preceduta da un verbale di polizia locale che contestava la mancata ottemperanza. Avverso tale atto proponevano separati ricorsi sia la società sia il trust, deducendo difetto di istruttoria, violazione del contraddittorio procedimentale e carenza di titolo, poiché non vi erano lavori da sospendere. Il Comune resisteva eccependo profili di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dispone anzitutto la riunione dei due gravami, per connessione soggettiva e oggettiva e identità del thema decidendum. Nel merito, accoglie l’eccezione della parte resistente: il provvedimento impugnato è divenuto inefficace.
La questione riguarda la legittimità di un ordine di sospensione dei lavori abusivi. Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui tale ordine ha natura cautelare ed efficacia limitata nel tempo, non rappresentando un antecedente procedimentale necessario del provvedimento di demolizione.
Il destinatario non è dunque onerato di impugnarlo, né l’atto è idoneo a ledere in via definitiva l’interesse edificatorio. Se non segue l’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, esso perde efficacia decorsi 45 giorni, come previsto dall’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, secondo il richiamo a T.a.r. Lazio, sez. II, n. 14869 del 2023.
Applicando tali coordinate al caso, il Collegio rileva che, già all’atto della notifica dei ricorsi, l’atto impugnato era divenuto inefficace per decorso del termine di legge, senza che fosse tempestivamente seguita una sanzione demolitoria. Sussiste pertanto un difetto originario della condizione dell’azione.
I ricorsi riuniti sono quindi dichiarati inammissibili. La natura processuale della decisione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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