Revoca della patente per perdita dei requisiti morali: no ad automatismo (TAR Marche n. 426 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca della patente di guida ex art. 120, comma 2, cod. strada per perdita dei requisiti morali, il potere del Prefetto non è vincolato né automatico. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2018, l’intervenuta condanna penale per reati in materia di stupefacenti non determina di per sé la revoca: il provvedimento deve fondarsi su una motivazione che dia conto della pericolosità sociale in concreto del titolare e del collegamento tra il possesso del titolo di abilitazione e i fatti contestati. Non sussiste travisamento dei fatti quando la pericolosità è desunta da un compendio istruttorio che, oltre alla sentenza di condanna, valorizzi il parere della Questura e gli ulteriori elementi informativi acquisiti.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di patente di guida, ha impugnato il provvedimento del Prefetto con cui, in data 18 giugno 2019, l’amministrazione ha disposto la revoca del titolo di abilitazione alla guida ex art. 120, comma 2, cod. strada, per perdita dei requisiti morali. La misura si fondava sulle misure cautelari e sulla condanna penale per reati in materia di stupefacenti, oltre che sull’istruttoria svolta dalla Questura.

Notificato il provvedimento, il ricorrente ha dapprima adito il Tribunale ordinario con ricorso in opposizione; quel giudice, con sentenza del 14 gennaio 2020, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, assegnando il termine per la riproposizione della domanda. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo l’annullamento del provvedimento di revoca.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio affronta il profilo della giurisdizione. Il ricorrente richiamava la sopravvenuta pronuncia Cass. Sez. Un. n. 26391 del 19/11/2020, che devolve al giudice ordinario la giurisdizione in materia di revoca della patente ex art. 120, comma 2, cod. strada. Il Tribunale osserva che quella pronuncia riguardava la revoca conseguente alla comminatoria di misure di prevenzione, non già la revoca per intervenuta condanna penale per reati in materia di stupefacenti, come nella specie. In ogni caso, per gli artt. 39 c.p.a. e 5 c.p.c., opera la perpetuatio iurisdictionis: la giurisdizione si determina al momento della proposizione del ricorso. Poiché il giudice amministrativo si era già pronunciato, seppur interinalmente, sulla giurisdizione e la pronuncia della Cassazione è sopravvenuta rispetto all’incardinamento del ricorso, la giurisdizione amministrativa va affermata.

Nel merito, i motivi di censura vengono trattati congiuntamente per connessione. Il Collegio conferma le statuizioni già espresse in sede cautelare. Dal testo del provvedimento gravato non emerge alcun automatismo, ma l’espressa consapevolezza della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2018 e della discrezionalità che connota il potere del Prefetto. La condanna penale del 2017, richiamata nell’atto, non costituisce l’unica motivazione della revoca: il provvedimento rimanda anche al parere della Questura.

Quanto al dedotto travisamento dei fatti, il Tribunale rileva che esso non sussiste. La pericolosità sociale è stata approfondita al di là della mera considerazione della sentenza della Corte di Appello del 2017, come emerge dai documenti prodotti dall’amministrazione resistente: la richiesta di informazioni alla Questura, finalizzata al giudizio di pericolosità, e il rapporto informativo della medesima Questura, da cui risultano svariati deferimenti all’autorità giudiziaria per reati diversi e misure cautelari personali. Le considerazioni svolte in sede cautelare, secondo cui dalla sentenza di condanna emerge un complesso intreccio di rapporti finalizzati al trasporto e alla cessione di stupefacenti, restano confermate.

Il ricorso è pertanto respinto nel merito. Sussistono sufficienti ragioni per la compensazione delle spese di lite. Il Tribunale dispone altresì l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 39 c.p.c.

Tutte le 237 sentenze sull'art. 39 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *