Legittima la revoca dalla white list fondata su interdittiva antimafia presupposta (TAR Emilia-Romagna n. 971 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento prefettizio che revoca l’iscrizione di un’impresa dalla white list e adotta l’informativa antimafia con valore interdittivo, recependo per relationem una presupposta interdittiva emessa da altra Prefettura e non superata dal vaglio giurisdizionale, è legittimo e adeguatamente motivato. L’interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova del fatto, ma solo una serie di indizi connessi, valutati in modo unitario e non atomistico, dai quali sia non illogico dedurre il pericolo di condizionamento mafioso. L’annullamento di una precedente interdittiva non preclude all’Amministrazione di procedere a nuovi accertamenti e di adottare nuovi provvedimenti sulla base di sopravvenute evidenze. Il rapporto di presupposizione tra atti fa sì che la legittimità dell’atto presupposto si rifletta sull’atto consequenziale, in mancanza di sopravvenienze idonee a mutare il quadro indiziario.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Modena aveva revocato la sua iscrizione dalla “White list post sisma” e contestualmente adottato l’informativa antimafia con valore interdittivo. L’atto si fondava su una precedente interdittiva emessa dalla Prefettura di Mantova, a sua volta basata su un sequestro preventivo d’urgenza per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.

La ricorrente deduceva la violazione del giudicato amministrativo formatosi sul precedente annullamento di un’interdittiva del 2014, relativa ai medesimi fatti, oltre al travisamento dei presupposti di fatto e al difetto di motivazione, escludendo l’esistenza di elementi indiziari a proprio carico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, confermando quanto già delibato in sede cautelare. In via generale, il Tribunale ha richiamato il costante indirizzo della giurisprudenza amministrativa secondo cui l’interdittiva antimafia non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di indizi connessi, valutati unitariamente, dai quali non sia illogico dedurre un collegamento con organizzazioni mafiose o un loro condizionamento. Gli accertamenti prefettizi afferiscono alla prevenzione e prescindono dagli esiti dei procedimenti penali.

Il primo motivo, relativo all’asserita violazione del giudicato del 2017, è stato respinto. L’art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 consente all’Amministrazione di procedere a nuovi accertamenti sulla base di nuove e sopravvenute evidenze. Il Consiglio di Stato n. 5129/2017, invocato dalla ricorrente, aveva espressamente fatto salva l’adozione di ulteriori provvedimenti ove nuovi accertamenti avessero condotto a non inserire l’impresa nella white list.

Quanto ai motivi di merito, il provvedimento impugnato ha recepito per relationem la presupposta interdittiva di Mantova, con cui è legato da un rapporto di presupposizione. Il Collegio ha osservato che l’annullamento dell’atto di Modena condurrebbe all’irragionevole conseguenza di reinserire la società nella white list, pur rimanendo efficace l’interdittiva di Mantova, di valenza generale sul territorio nazionale.

La legittimità della presupposta interdittiva è stata confermata dal TAR Lombardia, sede di Brescia e, in appello, dal Consiglio di Stato n. -OMISSIS-. Il giudice d’appello ha evidenziato che il Prefetto ha fondato il nuovo esercizio della funzione sulle sopravvenienze del 2021, riconsiderando le pregresse vicende in un più ampio contesto investigativo. I plurimi elementi indiziari, convergenti in modo non illogico, rendevano più probabile che non la permeabilità della società rispetto agli ambienti malavitosi, dato il ruolo decisivo rivestito nella conduzione aziendale dal socio e presidente del consiglio di amministrazione.

Il ricorso è stato dunque dichiarato infondato e respinto, con condanna della ricorrente alle spese di causa, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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