Sospensione dei lavori per scavi archeologici e poteri cautelari della Soprintendenza (C.G.A.R.S. n. 26 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione temporanea dei lavori disposta dall’Autorità archeologica per completare l’indagine sul sottosuolo rientra nei poteri cautelari e di ricerca riconosciuti dagli artt. 28, 88 e 89 del d.lgs. n. 42/2004 e non integra alcuna contraddittorietà rispetto alla precedente autorizzazione di scavo in collaborazione con la parte privata. Le valutazioni tecnico-discrezionali dell’Ente di tutela, fondate sul vincolo archeologico e sugli esiti delle indagini già svolte, non sono sindacabili nel merito e trovano ampia giustificazione nella motivazione dei provvedimenti. La misura limitativa dei lavori, contenuta nel tempo strettamente necessario all’espletamento dell’iter, non è fonte di responsabilità risarcitoria né per il profilo oggettivo, né per quello soggettivo.
Il Fatto
L’appellante, comproprietario e promissario acquirente di un compendio immobiliare in Messina, aveva ottenuto l’autorizzazione paesaggistica per un intervento di demolizione e ricostruzione, subordinata a bonifica archeologica preventiva dell’area. Dopo il completamento della prima e della seconda fase dei lavori, la Soprintendenza, con la nota prot. n. 2969 del 20 febbraio 2020, aveva disposto il divieto di esecuzione di qualsivoglia attività nell’area “B”, in attesa del finanziamento di una perizia di approfondimento degli scavi.
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva in parte dichiarato improcedibili e in parte respinto i ricorsi, con domanda risarcitoria. L’appellante ha proposto impugnazione deducendo l’illegittimità della sospensione sine die, il difetto di motivazione e la responsabilità dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio ha esaminato congiuntamente i motivi, rilevando che la pretesa conserva interesse solo sotto il profilo risarcitorio. L’area interessata era già gravata da vincolo archeologico sul sottosuolo, apposto con d.D.G. n. 363 del 26 febbraio 2019, per la presenza di una necropoli di rilevante interesse storico.
Le censure di parte appellante, volte a dimostrare la contraddittorietà delle determinazioni dell’Ente di tutela, sono state smentite per tabulas. Nessuna antinomia è ravvisabile tra la prima indagine condotta in collaborazione con la parte privata e la successiva decisione di procedere ad ulteriori scavi a quota inferiore. Il ritrovamento di reperti significativi conferma la fondatezza della scelta.
La Corte ha quindi affermato che le determinazioni assunte trovano il fondamento normativo negli artt. 88 e 89 del Codice dei beni culturali e sono ampiamente motivate, mentre la sospensione dei lavori è riconducibile all’art. 28 del medesimo decreto, quale espressione dei poteri cautelari dell’Autorità. Anche l’affidamento a ditta specializzata rientra nelle valutazioni proprie dell’Amministrazione.
L’occupazione temporanea, lamentata come priva di termine, è cessata ed è durata il tempo necessario allo svolgimento della verifica, coinvolgendo solo una limitata porzione dell’area. Il tempestivo iter procedimentale, ricostruito analiticamente, esclude censure sui tempi. Le questioni relative alla procedura di urgenza sono state dichiarate inammissibili, essendo la stessa finalizzata al contemperamento con le esigenze della proprietà privata.
Non ricorrono pertanto i presupposti della domanda risarcitoria, difettando sia il profilo oggettivo sia quello soggettivo dell’illecito. La Corte ha precisato che nel giudizio di primo grado era stata introdotta la sola domanda di risarcimento da atto illecito, restando estranea la pretesa all’indennità. L’appello è stato respinto con compensazione delle spese per la particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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