Daspo calcistico quinquennale legittimo anche senza condanna penale (TAR Lombardia n. 1031 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, previsto dall’art. 6, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 401/1989, è misura di prevenzione propria del diritto amministrativo della pubblica sicurezza e presuppone non l’accertamento di una lesione, ma condotte che costituiscano fonte di pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico, secondo la logica del “più probabile che non”. La sua adozione non richiede la commissione di un fatto penalmente rilevante, essendo sufficiente un sommario accertamento sulla consistenza degli elementi fattuali contenuti nella denuncia, in ragione dell’ampia discrezionalità riconosciuta al Questore. La prescrizione che delimita i luoghi accessori interessati alla sosta, al transito o al trasporto dei tifosi non è generica, non essendo esigibile un onere di elencazione specifica riferita ai soli contesti nazionali, e, interpretata secondo ragionevolezza e buona fede, non pregiudica illegittimamente la libertà di circolazione, limitabile per ragioni di sicurezza ex art. 13 Cost.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore della Provincia di Cremona, il 18.07.2024, gli ha imposto, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, il divieto di accedere agli stadi e agli impianti sportivi del territorio nazionale in occasione di incontri di calcio di varie serie e tornei, con estensione ai luoghi limitrofi interessati alla sosta e al transito dei tifosi, entro il raggio di 500 metri e in una fascia oraria determinata, per la durata di cinque anni.

Il provvedimento trae origine dagli eventi occorsi il 9.3.2024 a Crema, in occasione dell’incontro di calcio tra U.S. Pergolettese 1932 e Mantova 1911, quando un nutrito gruppo di supporter ospiti, nel quale la Digos ha identificato il ricorrente mediante l’estrapolazione di fotogrammi da telecamere di sorveglianza, ha forzato il cordone delle Forze dell’Ordine. Il Questore ha ritenuto integrate le fattispecie di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989, in ragione del deferimento del ricorrente per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e della condotta in gruppo finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza. Il ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento, deducendo vizi di motivazione e istruttori e l’indeterminatezza dei luoghi interdetti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’istituto: il d.a.spo. è misura di prevenzione che non presuppone un’accertamento pieno di responsabilità, ma condotte che costituiscano fonte di pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico, secondo la logica del “più probabile che non”. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, n. 10986 del 15.12.2022; Sez. III n. 8381 del 29.9.2022), il Tribunale ribadisce che è sufficiente un sommario accertamento dei fatti contenuti nella denuncia e che il potere del Questore è connotato da ampia discrezionalità, con bilanciamento tra l’interesse pubblico alla sicurezza e quello privato all’accesso agli stadi.

Il primo motivo è infondato. Il provvedimento ricostruisce in modo dettagliato la condotta del gruppo di ultras mantovani: circa trenta/quaranta supporter, travisati e con guanti con protezioni per le nocche, hanno deviato verso un quartiere residenziale, hanno innescato offese e inviti allo scontro e hanno forzato il cordone delle Forze dell’Ordine mediante l’uso della forza fisica. La condotta del ricorrente risulta suffragata dalle annotazioni di servizio, che facenti piena prova fino a querela di falso non proposta, e dal fotogramma che lo ritrae mentre si allontana inseguito dalla Polizia dopo la forzatura del cordone.

Nel quadro probatorio milita anche l’ordinanza del Gip del 24.7.2024, che ha convalidato le prescrizioni e ha ravvisato la certa attribuibilità delle condotte al prevenuto. La Corte esclude così una mera presenza passiva del ricorrente e ritiene integrati i presupposti delle lettere a) e b) dell’art. 6, ferma l’autonomia tra giudizio penale e amministrativo.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Il divieto non riguarda solo gli impianti sportivi, ma anche i luoghi e le vie limitrofe interessati alla sosta, al transito o al trasporto dei tifosi, quali stazioni ferroviarie, autolinee e piazzali adibiti agli esodi. Per tali luoghi il Collegio ritiene non esigibile un onere di elencazione specifica, che sarebbe oggettivamente impossibile da soddisfare sui soli contesti nazionali. La prescrizione è dunque adeguatamente circostanziata e, interpretata secondo ragionevolezza e buona fede, può essere rispettata senza particolari difficoltà, senza illegittimo pregiudizio alla libertà di circolazione, limitabile per ragioni di sicurezza ex art. 13 Cost., secondo quanto già affermato da quella Sezione (TAR Brescia, Sez. I, n. 984 del 9.12.2024). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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