Interesse al ricorso edilizio: la vicinitas non basta (C.G.A.R.S. n. 25 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dimostrazione della legittimazione ad agire e dell’interesse a ricorrere, entrambi necessari a pena di inammissibilità, non discende automaticamente dal rapporto di vicinitas. Tale criterio vale a individuare la legittimazione, ma non dimostra di per sé l’interesse al ricorso, inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. Il richiamo al corretto assetto edilizio e urbanistico del territorio confinante resta una lesione meramente ipotetica se non si allega l’aggravamento in negativo del carico urbanistico e la carenza dei servizi. Il carico urbanistico è concetto relazionale e va valutato in modo dinamico, avuto riguardo alle conseguenze dell’attività edilizia sul territorio.

Il Fatto

L’appellante, proprietaria di un fabbricato per civile abitazione su terreno confinante, aveva impugnato davanti al giudice amministrativo il titolo edilizio n. 115/2012 rilasciato dal competente settore comunale alla controinteressata.

Il TAR Sicilia aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando che la ricorrente si era limitata a invocare l’interesse al corretto assetto edilizio e urbanistico del territorio confinante, senza dimostrare lo specifico pregiudizio prodotto dall’iniziativa edilizia. Proposto appello, la controinteressata ha eccepito la nullità della notificazione per essere stata essa indirizzata a un difensore che non assisteva più il Comune. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di rito, ma la supera dichiarando di poterne prescindere, poiché l’appello è infondato nel merito.

Il percorso argomentativo muove dall’insegnamento dell’Adunanza plenaria n. 22 del 2021, secondo cui la sussistenza della legittimazione e dell’interesse non deriva automaticamente dal rapporto di vicinitas. Quel criterio individua la legittimazione, ma non basta da solo a dimostrare l’interesse al ricorso. L’interesse va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato e richiede una allegazione concreta.

La Corte si sofferma poi sulla nozione di carico urbanistico, qualificandolo come concetto relazionale. Il relativo aggravio va valutato in modo dinamico, in rapporto alle conseguenze dell’attività edilizia sul territorio. Esso consiste nell’effetto incrementale prodotto dall’insediamento in termini di domanda di strutture e opere collettive, in relazione al numero delle persone insediate su un determinato territorio; sul punto il Collegio richiama Cass., Sez. III, n. 28569 del 2025 e Cons. Stato, Sez. III, n. 9823 del 2024.

Applicando tali principi, la lesione lamentata dall’appellante resta meramente ipotetica, perché l’istante non ha fornito alcun elemento sull’aggravamento in negativo del carico urbanistico né sulla carenza dei servizi. Venuto meno il presupposto dell’azione, non possono trovare ingresso le censure di merito, attinenti alla disciplina urbanistica e agli indici di fabbricabilità. L’appello è respinto. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controinteressata costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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