Sospensione dei pagamenti al subappaltatore e fallimento dell’appaltatore (Cass. civ. Sez. I n. 215 del 04.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione del pagamento del corrispettivo prevista, a tutela dei subappaltatori, dall’art. 118, comma terzo, del d.lgs. n. 163/2006, opera soltanto finché il rapporto di appalto sia in corso con l’impresa in bonis. La dichiarazione di fallimento dell’appaltatore, determinando lo scioglimento del contratto, preclude definitivamente la finalità pubblicistica cui il provvedimento di sospensione è preordinato e impone alla stazione appaltante di versare il corrispettivo delle prestazioni eseguite al curatore. Il subappaltatore è pertanto creditore concorsuale dell’appaltatore, tenuto all’insinuazione al passivo nel rispetto della par condicio creditorum, senza che il suo credito possa qualificarsi come prededucibile, mancando una norma che lo qualifichi tale o che lo colleghi a una procedura concorsuale. La cessione del credito intervenuta in epoca anteriore al fallimento non è di per sé impedita o resa inefficace dalla mera adozione della sospensione dei pagamenti, restando tuttavia rimessa al giudice del merito la verifica dell’opponibilità al fallimento.

Il Fatto

Una società subappaltatrice dei lavori di ampliamento di un impianto per la raccolta differenziata dei rifiuti convenne in giudizio il Comune committente, la banca cessionaria dei crediti dell’appaltatrice e un istituto bancario depositario delle somme residue, chiedendo la condanna del Comune al pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti e l’accertamento dell’inesigibilità del credito ceduto all’istituto di factoring, limitatamente alla quota spettante ai subappaltatori.

Nel giudizio intervenne volontariamente una seconda subappaltatrice, con analoghe domande. Il Tribunale di Savona, Sezione distaccata di Albenga, accolse in parte le pretese delle subappaltatrici e condannò il Comune al pagamento di un importo in favore della banca cessionaria. La Corte d’appello di Genova, riunite le impugnazioni, rigettò quella delle subappaltatrici e accolse parzialmente quella della banca, escludendo che dai documenti emergesse un accordo per il pagamento diretto e ritenendo il credito delle subappaltatrici inesigibile, con obbligo di insinuazione al fallimento dell’appaltatrice. Le subappaltatrici hanno proposto ricorso per cassazione; la banca ha resistito con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi del ricorso principale investono il dedotto giudicato formatosi sulla condanna del Comune e l’ammissibilità della domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado. La Corte ha ritenuto infondate le censure, richiamando il principio secondo cui l’impugnazione proposta da una sola delle parti di un rapporto processuale unitario, con pretese incompatibili, estende i suoi effetti anche agli altri e impedisce il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, senza necessità di appello incidentale. Quanto alla restituzione, essa non è un autonomo motivo di gravame ma un effetto della riforma della statuizione impugnata.

Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, restando la questione degli interessi moratori estranea al giudizio di legittimità.

Il cuore della decisione è l’unico motivo del ricorso incidentale, relativo alla ritenuta inesigibilità dell’importo ancora dovuto dal Comune sul corrispettivo totale. La Corte territoriale aveva richiamato l’orientamento secondo cui la sospensione del pagamento, prevista dall’art. 118, comma terzo, del d.lgs. n. 163/2006, determina un vincolo di inesigibilità perdurante anche in caso di fallimento dell’appaltatore, con obbligo dei subappaltatori di insinuarsi al passivo in prededuzione. Il Collegio aderisce invece all’indirizzo più recente, espresso dalle Sezioni Unite n. 5685 del 2020, secondo cui tale meccanismo non può operare dopo il fallimento dell’appaltatore, essendo la sospensione preordinata alla tutela dell’interesse pubblico al regolare completamento dell’opera, finalità che lo scioglimento del contratto preclude definitivamente.

Ne consegue che il credito delle subappaltatrici va fatto valere in sede concorsuale come credito chiuso, nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, senza possibilità di prededucibilità. Nella specie, tuttavia, il credito del Comune è stato ceduto alla banca in epoca anteriore al fallimento, in forza di un contratto di factoring. La Corte ha quindi escluso che la sola adozione della sospensione impedisca la circolazione del credito o ne determini l’inefficacia, richiamando il principio secondo cui la mancata produzione delle fatture quietanzate e del documento unico di regolarità contributiva determina unicamente una temporanea inesigibilità, non ostativa alla cessione.

Il ricorso incidentale è stato pertanto accolto parzialmente, con cassazione della sentenza impugnata nella parte relativa all’inesigibilità del credito della banca e rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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