Spese del procedimento ex art. 696-bis hanno natura giudiziale e non risarcitoria (Cass. civ. Sez. II n. 216 del 04.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le spese sostenute per il procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis cod. proc. civ. hanno natura giudiziale e non risarcitoria. Esse non costituiscono un danno sostanziale risarcibile, ma spese giudiziali suscettibili di essere compensate, in tutto o in parte, nel giudizio di merito. Il ricorso che non attinga la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della pronuncia d’appello è inammissibile, perché inidoneo a scalfire una decisione ormai coperta da cosa giudicata.

Il Fatto

Una società venditrice di arredamenti conveniva in giudizio l’acquirente di una cucina, chiedendo il ristoro degli esborsi sostenuti per resistere nel procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cod. proc. civ., avviato dall’acquirente stesso per accertare l’assenza di responsabilità della venditrice in ordine alla rottura di un pezzo del piano di lavoro.

Il giudice di pace aveva accertato l’assenza di responsabilità della società e aveva condannato l’acquirente a rifondere l’importo di € 1.760,36. Il Tribunale, in sede di appello, accoglieva la doglianza dell’acquirente, rigettava la domanda della società e compensava le spese di entrambi i gradi. La società proponeva allora ricorso per cassazione con un unico motivo, incentrato sulla qualificazione di quelle spese come danno sostanziale risarcibile.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 8 d.P.R. n. 115 del 2002, dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 696-bis cod. proc. civ., sostenendo che il Tribunale avesse errato nel qualificare come giudiziali, anziché risarcitorie, le spese del procedimento preventivo. Secondo la tesi, il mancato accordo imporrebbe comunque l’introduzione del giudizio di merito e il ristoro di quegli esborsi quale misura indennitaria a favore di chi, risultato vincitore, abbia dovuto difendersi.

La Corte rileva che i giudici di merito avevano affermato la natura giudiziale delle spese relative al procedimento ex art. 696-bis cod. proc. civ., con esclusione della loro riconducibilità a un danno sostanziale risarcibile. Su tale qualificazione si innesta una seconda e autonoma ratio decidendi: l’acquirente aveva dovuto attivare la consulenza preventiva perché la società, senza alcun ragionevole motivo, aveva declinato l’invito a partecipare al procedimento di mediazione davanti al servizio di conciliazione presso la Camera di Commercio, nonostante l’art. 16 delle condizioni generali di vendita predisposte dalla stessa venditrice prevedesse espressamente quell’onere come condizione per adire l’autorità giudiziaria.

Il Tribunale aveva aggiunto un rilievo decisivo sul piano causale: l’eventuale esito positivo del tentativo di conciliazione avrebbe evitato a entrambe le parti i costi del procedimento preventivo, risultati maggiori proprio per l’acquirente, che aveva dovuto pagare anche il compenso del consulente tecnico d’ufficio.

Il ricorso, tuttavia, non attinge questa ratio decidendi, non avendo indirizzato la doglianza sugli aspetti testé enunciati. Tale circostanza rende lo strumento inidoneo a scalfire la pronuncia d’appello, ormai divenuta cosa giudicata, secondo una giurisprudenza granitica (da ultimo Cass., Sez. 3, 14/2/2022, n. 4678). Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non avendo l’intimato spiegato difesa, nulla è disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità. La Corte dichiara altresì la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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