Prova nuova indispensabile in appello e rigetto del ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 12935 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di appello, la prova nuova indispensabile di cui all’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nella formulazione precedente la novella di cui al d.l. n. 83/2012, conv. con l. 134/2012, integra un concetto unitario. È tale la prova di per sé idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando ciò che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato. Rileva a tal fine la prova che abbia un’influenza causale più incisiva rispetto a quelle già valutate in primo grado, a prescindere dal fatto che la parte interessata sia incorsa nelle preclusioni istruttorie del primo grado. La soluzione contempera il principio delle preclusioni con quello della ricerca della verità sostanziale.
Il Fatto
La società di riscossione ha proposto domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento di una società per tributi relativi a periodi di imposta dal 1985 al 1990. La domanda è stata rigettata dal Giudice Delegato per inefficacia probatoria degli estratti di ruolo. Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza dell’8 giugno 2010, ha respinto l’opposizione, ritenendo che gli estratti di ruolo prodotti in sede di formazione dello stato passivo, pur idonei a comprovare il credito in quanto copie per estratto del ruolo, non fossero muniti di attestazione di conformità.
La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha accolto l’appello del creditore, che aveva già ridotto la domanda ai soli crediti del periodo di imposta 1990, per il minor importo di € 2.346.850,75. Avverso tale pronuncia la curatela del fallimento ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; il creditore intimato non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’inammissibilità della documentazione depositata in appello — una sentenza della commissione tributaria provinciale e un estratto di ruolo — per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ.. Secondo il ricorrente la documentazione non era decisiva, perché altra pronuncia aveva disposto la riliquidazione dei tributi del 1990 e si rendeva necessario un provvedimento di riliquidazione, trattandosi di sentenza passata in giudicato.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato, ricostruendo la nozione di prova nuova indispensabile. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui essa implica che sia tale la prova di per sé idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza margini di dubbio, oppure provando ciò che era rimasto indimostrato (Cass. n. 8551/2024; Cass. n. 196/2024). Ha aggiunto che deve trattarsi di prove tali da dissipare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale della vicenda (Cass., Sez. U., n. 10790/2017).
Tale impostazione valorizza, pur nel quadro delle risultanze già acquisite, le prove con un’influenza causale più incisiva rispetto a quelle già rilevanti, contemperando le preclusioni istruttorie con la ricerca della verità sostanziale. Nel caso concreto, il giudice di appello aveva a disposizione le prove già acquisite in primo grado; la sentenza prodotta in appello, pronunciatasi specificamente sull’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 1990, aveva confermato il credito tributario negli stessi termini della cartella e degli estratti di ruolo. Essa è stata ritenuta decisiva e idonea a dissipare il dubbio del giudice di primo grado sulla quantificazione del credito.
Il secondo motivo deduceva omessa o apparente motivazione ex art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. per avere il giudice di appello ritenuto provato il credito nella minor misura indicata. La Corte lo ha giudicato infondato, essendo la motivazione ben al di sopra del minimo costituzionale (Cass. n. 8053/2014). Il ricorso è stato pertanto rigettato, con raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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