Sospensione patente per guida in stato di ebbrezza non proporzionata alle attenuanti generiche (Cass. pen. n. 5492 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, pur rilevando i parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., assume carattere preminente la finalità retributiva connessa alla gravità della violazione. Ne consegue che al riconoscimento delle attenuanti generiche non corrisponde un obbligo di applicazione del periodo di sospensione della patente inferiore al minimo edittale. È inoltre inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, senza operare alcun confronto con gli argomenti giuridici posti a fondamento della decisione impugnata.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall’orario notturno. La Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado, emessa dal Tribunale in data 2 novembre 2023. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.

Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 186, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 285/1992. Con il secondo, ha sollevato analoghe censure riguardo all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. Il terzo motivo ha riguardato la violazione dell’art. 218, comma 2-bis, cod. strada e l’omessa motivazione sulla durata della sospensione della patente. Con il quarto motivo, infine, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta subordinata di conversione della pena in lavori di pubblica utilità.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha esaminato preliminarmente la natura dei motivi di ricorso. Il primo, il secondo e il quarto motivo sono stati ritenuti non consentiti in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito. La Corte ha evidenziato che il ricorrente non ha operato alcun confronto con i corretti argomenti giuridici utilizzati dalla Corte territoriale, limitandosi a riproporre le stesse doglianze.

Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. La Corte di appello di Firenze ha correttamente osservato che al riconoscimento, effettuato dal primo giudice, delle attenuanti generiche non corrisponde un obbligo di applicazione del periodo di sospensione della patente inferiore al minimo edittale.

La Corte ha richiamato il precedente di Sez. 4, n. 26111 del 16/05/2012, Viano, secondo cui nella irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, pur rilevando i parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., assume carattere preminente la finalità retributiva connessa alla gravità della violazione. In applicazione di tale principio, è stata ritenuta immune da censure la sentenza impugnata che, nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche, ha applicato la sospensione della patente per una durata superiore al minimo edittale.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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