Esenzione Irpef sulle pensioni degli equiparati alle vittime del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 97 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’imposta sui redditi prevista dall’art. 1, comma 211, della legge n. 232 del 2016 si applica a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai soggetti ad esse equiparati, senza che la norma richieda alcuna correlazione tra la pensione goduta e l’evento lesivo che ha determinato il riconoscimento dello status. I richiami normativi contenuti nella disposizione delimitano unicamente l’ambito dei destinatari dell’estensione e non i trattamenti pensionistici beneficiati. Appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, quale giudice delle pensioni, la controversia avente ad oggetto l’applicabilità del beneficio fiscale al rapporto pensionistico pubblico, restando estraneo al giudizio il rapporto d’imposta, devoluto al giudice tributario.
Il Fatto
Il ricorrente, militare della Marina militare in congedo, è titolare di un trattamento pensionistico ordinario erogato dall’INPS dal 1999 a seguito di dimissioni volontarie. Con decreto del Ministero della difesa n. 250 del 2023 è stato riconosciuto equiparato a vittima del dovere per aver contratto infermità in condizioni straordinarie di missione.
Ritenendo che l’esenzione fiscale di cui all’art. 1, comma 211, della legge n. 232 del 2016 si applichi al proprio trattamento pensionistico a prescindere da ogni correlazione con l’evento lesivo, ha adito la Corte dei conti per ottenere l’accertamento del diritto all’esonero dalla ritenuta Irpef e la condanna dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate al versamento delle somme trattenute. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità per carenza della previa istanza amministrativa e, nel merito, ha chiesto il rigetto, sostenendo che l’esenzione operi solo per le pensioni erogate in ragione dell’evento lesivo. L’Agenzia delle entrate ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore delle Corti di giustizia tributaria.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, riaffermando la propria competenza. Richiamando l’orientamento della Cassazione, e in particolare Cass. Sez. Un. n. 5237/2025, la Corte osserva che ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934 rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice contabile tutte le controversie concernenti la sussistenza, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti. Poiché nel caso concreto si controverte dell’applicabilità al rapporto pensionistico di un beneficio fiscale e, nella sostanza, della misura dell’assegno, la giurisdizione appartiene al giudice delle pensioni.
Il rapporto d’imposta resta estraneo alla controversia, nonostante la citazione in giudizio dell’Agenzia delle entrate, vertendosi piuttosto sui rapporti tra sostituto d’imposta e sostituito. Sul punto la Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 16833/2017 e Cass. Sez. trib. n. 15115/2024, che riconosce all’INPS, nel giudizio tributario, la sola veste di sostituto privo di legittimazione processuale. Il giudice tributario ha dunque giurisdizione sul rapporto fiscale, la Corte dei conti sul rapporto tra sostituto e sostituito quando si controverte della misura di una pensione pubblica.
L’eccezione di inammissibilità sollevata dall’INPS ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. è superata: il ricorrente ha dato prova della presentazione, in data 16 luglio 2024, della previa istanza amministrativa.
Nel merito la Corte disattende l’interpretazione restrittiva delle amministrazioni resistenti. La norma, nella sua formulazione letterale, non contiene alcun riferimento alla necessaria correlazione tra pensione ed evento lesivo. I richiami alle leggi n. 466 del 1980, n. 302 del 1990 e n. 266 del 2005 delimitano solo l’ambito dei destinatari e non i trattamenti beneficiati. Richiamando Cass. Sez. trib. n. 4873/2025 e la giurisprudenza contabile (Sez. Regione Toscana n. 17/2025, n. 18/2025 e n. 30/2025, Sez. Regione Liguria n. 24/2025, in appello Sez. I centr. n. 39/2025), il giudice riconosce il diritto all’esenzione Irpef.
Nota della Redazione
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