Aliquota 2,44% per il personale in quiescenza prima del 2022 (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 50 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il comma 101 dell’art. 1 della legge n. 234/2021, che estende anche al personale della Polizia di Stato la riliquidazione della quota retributiva con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 nell’interpretazione delle Sezioni riunite, non costituisce norma di interpretazione autentica. Si tratta di disposizione innovativa con portata retroattiva limitata: non essendo configurabile un motivo imperativo di interesse generale, la riliquidazione opera anche in favore di chi era già in quiescenza, ma solo sui ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2022. La copertura finanziaria, calcolata includendo l’onere per il personale cessato entro il 2021, e la giurisprudenza costituzionale confermano un’applicazione non retroattiva.

Il Fatto

Un ex appartenente alla Polizia di Stato, collocato a riposo per sopravvenuta inabilità, ha convenuto in giudizio l’INPS – Gestione ex INPDAP chiedendo la riliquidazione del trattamento pensionistico, calcolato con il sistema misto. Il ricorrente ha invocato l’applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile ai fini della quota retributiva, ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, oltre al riconoscimento del beneficio dei sei scatti di cui al D. Lgs. n. 165/1997, con condanna dell’Ente alle differenze sui ratei arretrati.

L’Istituto si è costituito sostenendo che lo jus superveniens non ha carattere interpretativo e produce effetti solo dall’entrata in vigore, con conseguente esclusione della maggiorazione sui ratei maturati fino al 31 dicembre 2021. Nelle more, l’INPS ha riliquidato la pensione in autotutela applicando l’aliquota del 2,44% e riconoscendo il beneficio dei sei scatti.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico ha esaminato separatamente i due motivi di ricorso. Quanto ai sei scatti, preso atto della documentazione prodotta dall’INPS e dell’attestazione del procuratore del ricorrente in udienza, ha dichiarato la cessazione parziale della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse ad agire per intervenuta applicazione del beneficio.

Sul primo motivo, la Corte ha rilevato che il contenzioso permane solo in ordine all’estensione dell’aliquota ai ratei antecedenti al 1° gennaio 2022. La domanda è stata ritenuta infondata. Il comma 101 dell’art. 1 della legge n. 234/2021 non è norma di interpretazione autentica: la sua formulazione letterale, la decorrenza espressa dal 1° gennaio 2022 e la copertura finanziaria calcolata includendo l’onere per il personale cessato entro il 2021 ne escludono l’efficacia ex tunc.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza contabile prevalente, secondo cui la norma trova applicazione anche in favore del personale già collocato a riposo, ma solo in relazione ai ratei maturati dall’entrata in vigore, non trattandosi di disposizione idonea a dispiegare effetti retroattivi. È stata valorizzata la finalità perequativa della disposizione, volta a colmare la disparità creatasi per effetto delle pronunce delle Sezioni riunite n. 1/2021 e n. 12/2021, estendendone gli effetti ai corpi di polizia a ordinamento civile.

Il percorso argomentativo ha condotto alla configurazione di una retroattività temperata: l’aliquota è riconosciuta anche per i trattamenti liquidati prima dell’entrata in vigore della norma, ma con effetti limitati al 1° gennaio 2022. La soluzione è stata ritenuta coerente con la Corte costituzionale n. 33/2023, che ha precisato come la riliquidazione operi solo dal rateo di gennaio 2022. Di conseguenza, poiché l’INPS ha provveduto nel frattempo alla liquidazione delle differenze sui ratei successivi a tale data, la domanda di condanna al maggior importo non ha trovato accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *