Danno all’immagine della Asl solo per i reati “contro” la Pa (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 92 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione è risarcibile, nel giudizio contabile, solo in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione, e non anche a quelli commessi ai danni della stessa. La presunzione legale del comma 1-sexies dell’art. 1 della legge n. 20 del 1994, pari al doppio del valore dell’utilità illecitamente percepita, è superabile con prova contraria, ammettendosi la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. Nella responsabilità amministrativa il criterio probatorio è quello del più probabile che non, con la conseguenza che il perimetro della contestazione penale non vincola il giudice contabile. Il medico convenzionato con il servizio sanitario, accreditato come medico vaccinatore, è soggetto alla giurisdizione contabile per il rapporto di servizio di fatto instaurato con l’apparato pubblico.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un medico di medicina generale convenzionato con l’azienda sanitaria locale, imputandogli un danno erariale e un danno all’immagine per una serie di condotte tenute nel pieno della campagna vaccinale. In qualità di medico vaccinatore accreditato, il professionista aveva attestato falsamente l’inoculazione a numerosi pazienti, inserendo i dati nella piattaforma informatica del Ministero della Salute, sicché ai falsi vaccinati era stata rilasciata la certificazione verde.
L’istruttoria aveva inoltre accertato il ritiro di trentasette fiale di vaccino, parte delle quali non adeguatamente conservate e rese inservibili. Il professionista era stato condannato in sede penale, con sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile. La Procura ha quindi richiesto il ristoro di plurime poste di danno, scomputando quanto già rifuso dal convenuto. Il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione. Il rapporto di convenzionamento con il servizio sanitario e l’accreditamento come medico vaccinatore hanno determinato il pieno inserimento del professionista nell’apparato pubblico, con la conseguente sussistenza di un rapporto di servizio idoneo a fondare la giurisdizione contabile.
Nel merito, la Corte ha riconosciuto il costo delle fiale di vaccino quale danno erariale, ritenendo irrilevante che la contestazione penale avesse riguardato solo una parte di esse. In sede giuscontabile opera il criterio del più probabile che non, richiamato dalle Sezioni riunite n. 28/2015/QM, sicché la responsabilità patrimoniale è stata estesa anche alle dosi non coperte dall’imputazione penale.
Parimenti risarcibili sono stati l’indennità di somministrazione percepita per le vaccinazioni simulate e i costi supplementari sostenuti dall’azienda per assicurare, in via d’urgenza, la continuità assistenziale. Questi ultimi integrano il danno da disservizio, inteso come impiego di risorse per il ripristino della legalità e dell’efficienza del servizio, secondo i precedenti richiamati dalla Sezione.
Sul danno all’immagine, la Corte ha seguito un’interpretazione difforme dall’orientamento prevalente. Richiamato il comma 1-sexies dell’art. 1 della legge n. 20 del 1994, ha ritenuto che la risarcibilità sia circoscritta ai soli reati nella cui struttura la pubblica amministrazione è soggetto passivo, cioè ai reati contro la stessa, e non a quelli “ai danni” della medesima. Ne è derivata l’esclusione del danno all’immagine per il delitto di falso in atto pubblico e la sua ammissione solo per il peculato. La Corte ha poi escluso l’applicabilità della presunzione legale, liquidando il pregiudizio in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.
Le ulteriori poste relative alla minore efficacia della campagna vaccinale e alle ricadute sul Ministero della Salute sono state rigettate per difetto di prova, non essendo suffragate da mezzi di prova ex art. 2697 cod. civ. e art. 95 c.g.c. La domanda è stata pertanto accolta solo parzialmente.
Nota della Redazione
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