Estensione della sospensione della prescrizione a tutti gli imputati del processo cumulativo (Cass. pen. Sez. V n. 27885 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, disposta ai sensi dell’art. 304 cod. proc. pen. per la particolare complessità del dibattimento o in pendenza del termine per il deposito della motivazione, determina la sospensione del corso della prescrizione, a norma dell’art. 159, comma 1, cod. pen., nei confronti di tutti gli imputati del processo cumulativo, anche se non sottoposti a misura custodiale e anche se non concorrenti nel medesimo reato. La causa sospensiva ha natura obiettiva e non frazionabile, perché la scansione procedimentale e i tempi del giudizio restano comuni. L’effetto estensivo non contrasta con il principio di ragionevolezza, potendo l’imputato chiedere la separazione della propria posizione o impugnare l’ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen..
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Patti, ha confermato la responsabilità di numerosi imputati per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, truffe aggravate in danno dell’A.G.E.A. e reati collegati, rideterminando le pene e dichiarando estinti per prescrizione i reati consumati entro il 28 novembre 2014. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, articolando plurimi motivi.
Tra le censure comuni, i ricorrenti hanno dedotto l’inopponibilità della sospensione dei termini di prescrizione, derivata dalla sospensione dei termini custodiali disposta per gli imputati detenuti, nei confronti dei coimputati liberi nel corso del processo. La questione investe l’applicazione delle norme sostanziali e processuali in tema di sospensione dei termini di custodia cautelare e dei loro riflessi sul corso della prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal sistema delineato dall’art. 159 cod. pen., che ricollega la sospensione del corso della prescrizione all’operatività di una disposizione di legge che impone la sospensione dei termini di custodia cautelare. La sospensione opera sia nell’ipotesi dell’art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in pendenza del termine per il deposito della motivazione, sia in quella del comma 2, connessa alla particolare complessità del dibattimento.
Secondo il Collegio, l’evento processuale che determina la sospensione produce effetti oggettivi e non frazionabili tra le singole posizioni, poiché la scansione procedimentale e i tempi del giudizio restano comuni. Non è dunque consentito distinguere, ai fini dell’art. 159 cod. pen., tra imputati detenuti e imputati liberi, né tra reati collegati o meno a una misura custodiale.
La Corte richiama il principio già enunciato da Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, Cremonese, e ribadito dalla giurisprudenza successiva, secondo cui la sospensione della prescrizione opera per tutti i concorrenti nel medesimo reato, ancorché non sottoposti a misura custodiale. Tale approdo viene esteso agli imputati che siano, a diverso titolo, simultaneamente giudicati, in forza della previsione dell’art. 161, comma 1, cod. pen., che attribuisce alla sospensione effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.
Quanto alla dedotta ultrapetizione, la Corte osserva che alcuna disposizione rimette all’iniziativa esclusiva del pubblico ministero l’attivazione della procedura sospensiva, che può essere disposta anche d’ufficio dal giudice. Una volta deliberata, la sospensione resta disancorata dalle vicende della misura cautelare e dalla data di effettivo deposito della motivazione.
Respinte le censure sulla sospensione, la Corte ha poi esaminato il profilo del bis in idem, accogliendo la doglianza relativa al reato di incendio di cui al capo 136 in relazione a plurimi ricorrenti, in quanto il medesimo fatto storico era già stato oggetto di giudicato assolutorio, e rigettando invece l’analoga censura riferita al delitto associativo, data la diversa dimensione spazio-temporale delle condotte contestate.
Nota della Redazione
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